Articolo 705 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Apposizione di sigilli e inventario
Dispositivo
(1)L'esecutore testamentario fa apporre i sigilli [752] ss. c.c.] quando tra i chiamati all'eredità vi sono minori [2] c.c.], assenti [48] ss. c.c.], interdetti (2) [414] c.c.] o persone giuridiche [11] c.c.] (3).
Egli in tal caso fa redigere l'inventario dei beni dell'eredità in presenza dei chiamati all'eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati [769] ss. c.p.c.].
Quando sono chiamati all'eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell'accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l'esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall'articolo [473] e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati (4).
Note
(1) Stante la funzione dell'apposizione dei sigilli e della redazione dell'inventario, nessun effetto avrebbe la disposizione mediante la quale il testatore preveda la dispensa per l'esecutore da tali incombenti
(2) Ci si riferisce alla sola interdizione giudiziale e non anche a quellalegale, che consiste in una sanzione accessoria all'ergastolo o alla reclusione non inferiore a cinque anni (v.art. 32 del c.p.).
(3) La disposizione si applica anche agliinabilitati(v. art. 415 del c.c.), agliscomparsie più in generale in presenza di persone momentaneamente lontane dal luogo in cui si è aperta la successione.
(4) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1 della L. 4 luglio 2024, n. 104.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 11993/2006
In tema di imposta di successione, l'apposizione dei sigilli, costituendo una fase indispensabile della procedura di formazione dell'inventario ed un requisito di validità del documento che lo incorpora soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge (art. 705 cod. civ., art. 754 cod. proc. civ.), non rappresenta, al di fuori delle predette ipotesi, un adempimento necessario ai fini della correttezza dell'inventario, e quindi del superamento della presunzione di cui all'art. 9, secondo comma, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, essendo normalmente sufficiente, affinchè l'inventario risulti idoneo a vincere la predetta presunzione, che esso sia stato redatto in conformità degli artt. 769 e ss. cod. proc. civ. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Venezia, 27 Luglio 1999).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11993 del 22 maggio 2006)