Articolo 768 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

(1)È patto di famiglia il contratto (2) con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Note

(1) Gli artt. da 768-bisa768 octiessono stati inseriti dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.

(2) Nonostante la collocazione del patto di famiglia all'interno del libro II, l'istituto va qualificato come attointer vivostraslativo, ad efficacia reale e necessariamente gratuito.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 12268/2025

Il patto di famiglia, previsto dall'art. 768-bis c.c., richiede un atto pubblico a pena di nullità, la partecipazione del coniuge e di tutti i legittimari, e la liquidazione degli altri partecipanti al contratto. La pacifica irretroattività delle norme relative esclude la possibilità di valutare la validità di operazioni perfezionate anteriormente alla loro entrata in vigore secondo i requisiti previsti da tali norme.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12268 del 9 maggio 2025)

2Cass. civ. n. 1228/2023

Nel giudizio di revocatoria del patto di famiglia ex art. 768-bis c.c. sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge e degli altri legittimari, salvo che gli stessi abbiano partecipato al contratto e rinunciato in tutto alla liquidazione in loro favore mediante il pagamento da parte degli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli artt. 536 ss. c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1228 del 17 gennaio 2023)

3Cass. civ. n. 29506/2020

Il patto di famiglia è assoggettato all'imposta sulle donazioni, sia per quanto concerne il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, operato dall'imprenditore in favore del discendente beneficiario, sia relativamente alla liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva, calcolata sul valore dei beni trasferiti, effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari. Il pagamento dell'imposta va però escluso qualora ricorra l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346 del 1990, che si applica solo alle ipotesi di trasferimento d'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario che si impegni a proseguire l'esercizio dell'attività d'impresa o a detenere il controllo societario per un periodo non inferiore a cinque anni, giammai, quindi, alle liquidazioni operate dal discendente in favore di altri legittimari, sia perché trattasi di previsione di stretta interpretazione, sia in considerazione della "ratio" normativa, volta a favorire la prosecuzione dell'azienda da parte dei discendenti.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 29506 del 24 dicembre 2020)