Articolo 715 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Casi d'impedimento alla divisione
Dispositivo
Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito [462] c.c.] la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l'ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell'art. [252] o per il riconoscimento dell'ente istituito erede (1) (2).
L'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele (3).
La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti [462] c. 3, [643] c.c.].
Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l'autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri (4) [600], [643] c.c.].
Note
(1) L'art. 600 del c.c.è stato abrogato dalla L. 22 giugno 2000, n. 192. Il riferimento a tale ipotesi deve, pertanto, intendersi privo di significato.
(2) Il comma è stato sostituito dalla L. 19 maggio 1975, n. 151 e, successivamente, modificato dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Ove vi sia stata la determinazione delle quote ad opera del testatore, si procede alla divisione con la partecipazione di tutti i condividenti: il patrimonio sarà suddiviso in tante parti quanti sono i coeredi (compreso il nascituro, sia esso concepito o meno). Al giudizio prenderanno parte i soggetti a cui spetta l'amministrazione dei beni lasciati ai nascituri.
(4) Ove la determinazione delle quote non sia stata effettuata e tra i chiamati vi siano dei nascituri non concepiti, l'autorità giudiziaria può distribuire agli altri coeredi i beni, tutti o parte di essi, disponendo le opportune cautele nell'interesse del nascituro. Si ritiene di tratti di un provvedimento di esclusione dalla divisione, sottoposto a condizione risolutiva (la nascita del non concepito).Per cautele si intendono i provvedimenti volti ad impedire che la divisione possa pregiudicare gli interessi dei soggetti che potrebbero essere chiamati a succedere. Tali cautele possono consistere nella prestazione di garanzie o nell'accantonamento dei beni compresi nel compendio ereditario.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 17040/2012
L'art. 715 c.c., disciplinando il rapporto tra procedimento di divisione e giudizio sulla filiazione naturale di colui che, in caso di esito favorevole di quest'ultimo, sarebbe chiamato a succedere, non prevede un impedimento assoluto e inderogabile allo svolgimento del procedimento di divisione fino al definitivo accertamento giudiziale dell'estensione della cerchia dei coeredi, in quanto prefigura la possibilità che l'autorità giudiziaria autorizzi l'immediata divisione, fissando le opportune cautele (individuabili in semplici cauzioni o garanzie, o in prudenziali accantonamenti), laddove la sospensione del giudizio di divisione sia suscettibile di provocare ingiusto pregiudizio a coloro, la cui qualità di eredi è attualmente certa.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 17040 del 5 ottobre 2012)
2Cass. civ. n. 2684/1968
Col prescrivere (art. 715, ultimo comma, c.c.) che, nel caso in cui tra i chiamati all'eredità vi siano nascituri non concepiti, l'autorità giudiziaria può disporre l'attribuzione totale o parziale dei beni ereditari ai coeredi già esistenti, con la disposizione delle opportune cautele nell'interesse dei nascituri, il legislatore non ha voluto specificamente prescrivere il procedimento contenzioso o quello cosiddetto volontario, dovendosi seguire l'uno o l'altro a seconda che sussista o meno tra le parti un conflitto attuale. In base al principio consacrato nell'art. 747 c.p.c. per l'attribuzione dei beni in sede di volontaria giurisdizione sarà competente il pretore se si tratti di beni mobili e il tribunale se di immobili.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2684 del 24 luglio 1968)