Articolo 725 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prelevamenti

Dispositivo

Note

(1) I prelevamenti hanno luogo quando i coeredi:- sono tenuti alla collazione (v. art. 737 del c.c.) e scelgono di conferire i beni per equivalente;- hanno debiti verso il defunto o verso gli altri coeredi.Esempio: alla morte di Tizio succedono i figli Caio e Sempronio, ciascuno per 1/2. Il patrimonio ereditario è di 200. Se Tizio ha donato in vita un immobile a Caio del valore di 200 e questi, all'apertura della successione, sceglie di conferire il bene per equivalente, Sempronio deve prelevare una somma pari a 200.

(2) Il prelevamento ha ad oggetto beni della stessa natura e qualità di quelli che il coerede tenuto a collazione o a imputazione deve conferire o, in difetto, in denaro (v. art. 728 del c.c.).

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 19072/2024

2Cass. civ. n. 12068/2024

3Cass. civ. n. 28955/2023

4Cass. civ. n. 17755/2023

5Cass. civ. n. 27086/2021

6Cass. civ. n. 20706/2021

7Cass. civ. n. 17022/2017

8Cass. civ. n. 20041/2016

9Cass. civ. n. 27410/2005

10Cass. civ. n. 3118/1993

11Cass. civ. n. 2630/1990

12Cass. civ. n. 4131/1976