Articolo 739 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Donazioni ai discendenti o al coniuge dell'erede. Donazioni a coniugi
Dispositivo
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge [569] c.c.], ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio (1).
Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione.
Note
(1) Laddove però vi sia stata interposizione fittizia, si applicheranno le norme sulla simulazione e il coerede sarà tenuto a conferire la donazione, qualora venga accolta la domanda di simulazione (v. art. 1414 e ss. del c.c.).