Articolo 742 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Spese non soggette a collazione

Dispositivo

Non sono soggette a collazione le spese di mantenimento e di educazione (1) [147] e quelle sostenute per malattia, né quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze [809].

Le spese per il corredo nuziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale sono soggette a collazione solo per quanto eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto (2).

Non sono soggette a collazione le liberalità previste dal secondo comma dell'articolo [770] (3).

Note

(1) Queste spese riguardano il diritto del minore a ricevere l'insegnamentonecessario per unapreparazionee unamaturità adeguatealle sueinclinazioni. Al contrario, sonosoggette a collazionele spese attinenti acorsi post-universitario diperfezionamento.

(2) Le spese individuate dal comma 2 della norma in esame sono soggette a collazione solo se si presentano eccessive alla luce di un giudizio sulla normalità sociale della spesa, avuto riguardo anche alle condizioni economiche effettive del defunto.

(3) La norma si riferisce alle c.d.liberalità d'usotra le quali possono ricomprendersi quelle perservizi resi[v.770]. L'esclusione da collazione può essere giustificata per la trascurabile entità che normalmente caratterizza tale liberalità, nonché per il fatto che esse rispondono ad un costume sociale.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 28666/2024

L'ordinanza emessa all'esito del procedimento di actio interrogatoria ai sensi degli artt. 481 c.c. e 749 c.p.c., pur definendo un procedimento che incide sul diritto potestativo del chiamato all'eredità, non ha natura contenziosa né decisoria, e manca in essa l'efficacia del giudicato, essendo soggetta a possibile revoca o modifica ai sensi dell'art. 742 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28666 del 7 novembre 2024)

2Cass. civ. n. 18814/2023

Al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla "de cuius" durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 18814 del 4 luglio 2023)

3Cass. civ. n. 27259/2017

In tema di successione necessaria, la quota spettante al legittimario rinunciante non si accresce a favore degli altri legittimari accettanti, dovendo l'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari appartenenti alla medesima categoria essere effettuata sulla base della situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento, per rinunzia o per prescrizione, dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 27259 del 16 novembre 2017)

4Cass. civ. n. 1/1997

La norma di cui all'art. 742 c.c. che dispensa dalla collazione le liberalità e le spese in essa previste non pone un principio inderogabile che non possa essere superato dalla volontà contraria del testatore, dovendosi riconoscere a questi la facoltà di imporre la collazione anche nei casi previsti dalla norma cit., quale strumento per incidere sulla misura dell'attribuzione patrimoniale a favore dell'erede. La suddetta facoltà incontra il solo limite posto dall'ordinamento, con gli articoli 536 e segg. c.c., alla libertà del de cujus di disporre dei propri beni dopo la sua morte, a tutela dei diritti dei congiunti più stretti. (Nella specie trattavasi di clausola testamentaria prescrivente la collazione di ordinarie spese nuziali, ritenuta valida dai giudici di merito, con sentenza confermata dalla S.C.).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1 del 2 gennaio 1997)