Articolo 745 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Frutti e interessi
Dispositivo
I frutti [820] c.c.] delle cose (1) e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456] c.c.].
Note
(1) L'articolo in esame si riferisce ai frutti naturali, ossia a quelli che provengono direttamente dalla cosa e che si acquistano al momento della separazione, e ai soli interessi, non anche ai restanti frutti civili, cioè a quelli che costituiscono il corrispettivo del godimento che altri abbia della cosa e si acquistano di giorno in giorno.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 19230/2024
Nella divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione (ovvero ciò sia necessitato) - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente -, la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo "ab origine" un debito di valuta a carico del donatario, cui si applica il principio nominalistico. Ne consegue che devono essere imputati, non i frutti civili dell'immobile oggetto di collazione, ma gli interessi legali sulla predetta somma, con decorrenza dal momento dell'apertura della successione.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 19230 del 12 luglio 2024)
2Cass. civ. n. 16701/2017
La domanda diretta a conseguire gli interessi sulle somme pari al valore degli immobili oggetto di collazione per imputazione può essere proposta per la prima volta in appello, in ragione della necessaria operatività dell'istituto della collazione nel giudizio di divisione ereditaria e dell'automatica inerenza alla comunione, sin dall'apertura della successione, delle summenzionate somme. (Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 20/06/2013).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 16701 del 6 luglio 2017)
3Cass. civ. n. 2453/1976
Il coerede tenuto a restituire alla massa i frutti di immobili ereditari da esso goduti non deve anche corrispondere gli interessi sulle somme relative, in quanto i frutti percetti non sono normalmente idonei, salvo che in caso di tesaurizzazione, a fungere da beni capitali suscettibili, a loro volta, di produrre altri frutti naturali o civili.–Nella collazione - per imputazione - di un bene immobile devono essere imputati, insieme col valore di stima del bene al momento dell'apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dall'accennato momento (anziché le rendite dell'immobile nel corrispondente periodo).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2453 del 28 giugno 1976)
4Cass. civ. n. 1987/1969
La collazione non annullaex tuncla donazione, sicché il donatario non deve restituire quantomedio temporeabbia goduto del bene donato; ma soltanto conferire il bene o il suo valore alla massa dividenda nello stato in cui si trova al tempo dell'aperta successione. Pertanto, la donazione della solaperceptio fructum— indipendentemente dalla donazione della cosa principale — non è soggetta a collazione limitatamente ai frutti del bene, fino all'apertura della successione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1987 del 5 giugno 1969)