Articolo 747 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Collazione per imputazione

Dispositivo

Note

(1) Il valore del bene immobile ai fini della collazione per imputazione si determina al tempo dell'apertura della successione, rimanendo irrilevanti i mutamenti dipendenti dalla diminuzione del potere di acquisto della moneta e gli altri eventi successivi.Ciò crea una disparità di trattamento tra la collazione per imputazione e quella in natura in quanto in quest'ultimo caso il bene viene valutato al momento della collazione.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 12068/2024

2Cass. civ. n. 17755/2023

3Cass. civ. n. 17409/2023

4Cass. civ. n. 23403/2022

5Cass. civ. n. 9177/2018

6Cass. civ. n. 20041/2016

7Cass. civ. n. 5659/2015

8Cass. civ. n. 25473/2010

9Cass. civ. n. 25646/2008

10Cass. civ. n. 17878/2003

11Cass. civ. n. 645/2003

12Cass. civ. n. 2163/1998

13Cass. civ. n. 1159/1995

14Cass. civ. n. 4381/1982