Articolo 756 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

Dispositivo

Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari [495], [668] c.c.] salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato e l'esercizio del diritto di separazione (1); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi [752] c.c.].

Note

(1) Si tratta del diritto di separazione dei beni che spetta ai creditori del defunto sui beni oggetto di legato di specie e che consente ai creditori separatisti di soddisfarsi con preferenza rispetto ai legatari, anche se a loro volta separatisti (v.art. 513 del c.c.).