Articolo 773 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Donazione a più donatari
Dispositivo
La donazione fatta congiuntamente a favore di più donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà (1).
È valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non può o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri [674] c.c.] (2).
Note
(1) Si parla in proposito di donazione congiuntiva.Ove non vi sia indicazione delle quote, queste si presumono uguali per tutti.
(2) A differenza dell'accrescimento nella successione, in tema di donazione è necessaria un'espressa previsione affinchè la quota di un donatario si accresca a quella degli altri.L'istituto opera anche laddove le parti assegnate siano determinate o non siano uguali.