Articolo 791 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Condizione di riversibilità

Dispositivo

Note

(1) Per patto di riversibilità si intende la clausola mediante cui si stabilisce che i beni donati tornino di proprietà del donante in caso di premorienza del donatario o dei suoi discendenti.

(2) Ossia i figli del donatario, tra cui anche quelli concepiti.

(3) Il patto di riversibilità a favore di un terzo è nullo in quanto si ritiene sia in contrasto con il divieto di patti successori (v.art. 458 del c.c.).