Articolo 806 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inammissibilità della rinunzia preventiva

Dispositivo

Non è valida (1) la rinunzia preventiva (2) alla revocazione della donazione per ingratitudine [801] c.c.] o per sopravvenienza di figli [803] c.c.].

Note

(1) Tale rinuncia è affetta da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, anche d'ufficio.

(2) E' ammessa la rinuncia successiva.Non è richiesta una forma particolare, è sufficiente che emerga, anche per comportamenti concludenti, la volontà del donante di non esercitare la facoltà di revoca, pur essendo a conoscenza di fatti che gli consentirebbero la proposizione della relativa domanda giudiziale.