Articolo 808 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Effetti nei riguardi dei terzi

Dispositivo

Note

(1) Stante la natura strettamente personale dell'azione di revocazione, ove il bene donato sia stato alienato ad un terzo, questo fa salvo il suo acquisto se trascritto prima della domanda giudiziale di revocazione. In tale caso il donante, quale unico rimedio, potrà chiedere al donatario la refusione del valore.

(2) Anche in questo caso è necessaria la trascrizione dell'atto con cui è stato costituito il diritto reale del terzo sul bene donato.

(3) La norma si ritiene applicabile anche ai diritti reali di garanzia.