Articolo 2646 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Trascrizione delle divisioni

Dispositivo

Note

(1) Le divisioni che abbiano ad oggetto beni immobili devono essere trascritte contro ogni partecipante alla comunione e a favore di ciascun singolo assegnatario. Nell'ipotesi in cui la divisione sia stata realizzata in via amichevole, deve essere trascritto solo il contratto di divisione, se invece la divisione è stata conseguita al termine di un processo, vige l'obbligo di trascrivere prima la domanda con la quale ci si è rivolti al giudice affinché egli si esprimesse riguardo alla controversia, e successivamente la trascrizione della sentenza giudiziale.

(2) I creditori e gli aventi causa di questi, se hanno notificato e trascritto un atto di opposizione, possono impugnare la divisione. A tale scopo è però fondamentale che l'atto di opposizione sia stato trascritto prima della trascrizione dell'atto di divisione, se contrattuale, o della domanda giudiziale di divisione (v.1113).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 19550/2009

2Cass. civ. n. 821/2000