Articolo 2659 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nota di trascrizione

Dispositivo

Note

(1) La trascrizione della nota è effettuata a favore di colui che ottiene un vantaggio, ossia l'acquirente o il creditore pignorante, e, nello stesso tempo, contro l'altra parte, cioè l'alienante o il debitore.

(2) Questo periodo è stato così inserito dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 ed è in vigore dal 17 giugno 2013: per effetto della riforma del condominio, colui che chiede la trascrizione nei registri immobiliari di un atto tra vivi deve presentare al conservatore una nota nella quale devono essere indicati, per i condominii, anche l'eventuale denominazione, l'ubicazione e codice fiscale.

(3) Numero modificato dall'art. 3, D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), convertito con la L. 28 febbraio 1997, n. 30.

(4) Nel caso in cui vi siano indicazioni discordanti tra nota e titolo (v.2657), quest'ultimo prevale in quanto vero presupposto cardine della trascrizione.

Massime giurisprudenziali (19)

1Cass. civ. n. 34075/2024

2Cass. civ. n. 11213/2024

3Cass. civ. n. 10627/2023

4Cass. civ. n. 376/2021

5Cass. civ. n. 11687/2018

6Cass. civ. n. 21115/2015

7Cass. civ. n. 17493/2014

8Cass. civ. n. 14440/2013

9Cass. civ. n. 18892/2009

10Cass. civ. n. 14577/2007

11Cass. civ. n. 264/2006

12Cass. civ. n. 368/2005

13Cass. civ. n. 8856/2001

14Cass. civ. n. 8964/2000

15Cass. civ. n. 1135/2000

16Cass. civ. n. 8448/1998

17Cass. civ. n. 12429/1995

18Cass. civ. n. 6269/1995

19Cass. civ. n. 7515/1986