Articolo 2663 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Ufficio in cui deve farsi la trascrizione

Dispositivo

La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni [484] (1) (2).

Note

(1) Le Conservatorie dei registri immobiliari (RR. II.) sono i pubblici uffici presso i quali sono depositati tutti gli atti notarili di acquisto degli immobili situati in un dato territorio ed eventuali ipoteche. Le Conservatorie sono istituite nei capoluoghi di provincia o nei luoghi dove vi sono le sedi dei tribunali e ciascuna di esse ha a capo un Conservatore, che dipende funzionalmente dal Ministero delle Finanze e da quello della Giustizia. La principale finalità degli uffici in esame è quella di rendere pubblici, e di conseguenza opponibili a chiunque, gli atti attraverso i quali sono poste in essere le vicende giuridiche relative ai beni immobili, in particolare con competenze riguardanti: ispezioni ipotecarie, certificati e copie ipotecarie di atti, trascrizioni e iscrizioni, domande di annotamento.

(2) La trascrizione deve essere effettuata presso l'ufficio competente per territorio, altrimenti è nulla. Per gli immobili che siano oggetto di un unico contratto e si trovino in luoghi differenti, è necessario porre in essere più trascrizioni, una in ogni ufficio competente.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 12242/2011

La norma dettata dall'art. 2663 c.c. - per la quale la trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni - ha natura imperativa, con la conseguenza che la competenza territoriale da essa fissata deve essere qualificata come assoluta ed inderogabile; pertanto, l'atto compiuto in violazione della stessa deve essere considerato radicalmente nullo e privo di qualsiasi effetto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12242 del 6 giugno 2011)

2Cass. civ. n. 7802/1995

In caso di trascrizione di una compravendita immobiliare presso una conservatoria incompetente, il conservatore ha il dovere di comunicare agli interessati, nel momento in cui egli ne ha consapevolezza, la erroneità della trascrizione, atteso che la trascrizione costituisce una forma di pubblicità costitutiva riservata allo Stato e che il conservatore, allorché rileva che la trascrizione è stata erroneamente eseguita presso il suo ufficio, anziché presso quello competente, constata che la trascrizione è inidonea ad assolvere la funzione cui essa è normativamente preordinata. (Nella specie, la trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari «Milano Due» era stata depennata con l'annotazione «competente Milano Uno», senza che gli interessati fossero avvisati della cancellazione, mentre una successiva iscrizione presso l'Ufficio competente, avvenuta a notevole distanza di tempo dalla prima, era stata ritenuta inopponibile al fallimento del venditore).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7802 del 19 luglio 1995)