Articolo 2667 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti compiuti per persona incapace

Dispositivo

Note

(1) La disposizione richiama esplicitamente determinate persone obbligate ad occuparsi della trascrizione per conto di soggetti incapaci: ovvero genitori, tutori di minorenni o interdetti, curatori di minorenni emancipati. La dottrina prevalente è orientata a considerare a tal fine anche i soggetti che si occupano degli interessi di persone giuridiche (v.Libro I, Titolo II).

(2) Se il soggetto obbligato non assolve il proprio compito di trascrivere, l'incapace avrà diritto al risarcimento del danno dovuto all'assenza della formalità richiesta. La dottrina prevalente ritiene questo un caso di risarcimento del danno derivante da una responsabilità di tipo contrattuale, ma non mancano opinioni discordanti che fanno rientrare l'ipotesi nell'ambito della violazione del generale principio delneminem laedere, generando in tal modo una responsabilità extracontrattuale. Ad ogni modo, tale risarcimento sarà parametrato alla disposizioneexart.1223, quindi andando a comprendere tanto il cosiddetto danno emergente, cioè la perdita di valori economici già preesistenti nel patrimonio del danneggiato, quanto il lucro cessante, indicante la mancata acquisizione di ulteriori valori economici. Potrà inoltre avvenire in forma specifica, mediante il ripristino della situazione precedente al danneggiamento (chiaramente a spese del danneggiante), o, qualora ciò si dimostri impossibile o eccessivamente oneroso, per equivalente, ossia a mezzo di una somma di denaro corrispondente al danno subìto.