Articolo 2668 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Durata dell’efficacia della trascrizione della domanda giudiziale

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dall'art. 62, 1 comma, della L. 18 giugno 2009, n.69 (Riforma del processo civile).

(2) La norma prevede la possibilità di rinnovazione della trascrizione, precedentemente alla scadenza del termine, anche verso gli eredi o aventi causa a cui gli immobili siano nel frattempo stati trasferiti. Le trascrizioni effettuate vent'anni prima dell'entrata in vigore della legge di riforma (L. 4 luglio 2009) o in un momento ancora anteriore, conservano efficacia se rinnovate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 34402/2022

2Cass. civ. n. 29248/2020