Articolo 2672 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Leggi speciali
Dispositivo
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che richiedono la trascrizione di atti non contemplati dal presente capo e le altre disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nel capo medesimo [484], [507], [509], [854]; [555], [679] c.p.c.; [88] l. fall.; [156] disp. att. c.p.c., comma 2] (1).
Note
(1) La norma è rilevante in relazione alle leggi speciali anteriori e contemporanee al codice che subirebbero un'implicita abrogazione in assenza della clausola di salvezza esplicitata dal presente articolo.