Articolo 2680 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Tenuta del registro generale d'ordine

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo risulta così sostituito dall'art. 12 della L. 27 febbraio 1985, n. 82.

(2) In deroga al presente comma, la vidimazione del registro generale d'ordine viene posta in essere dal conservatore fino all'attuazioneexart.61, D. lgs. 7 marzo 2005, n.82 (Codice dell'amministrazione digitale), in virtù dell'art. 1, comma 279 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

(3) L'intera disposizione in commento non è applicabile ai registri particolari (v.2680), espressamente non menzionati.