Articolo 2684 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti soggetti a trascrizione

Dispositivo

Sono soggetti alla trascrizione per gli effetti stabiliti dall'articolo [2644]:

Note

(1) Come per gli immobili (v.2644), la trascrizione degli atti relativi ad alcuni beni mobili non è considerata un requisito di efficacia per il trasferimento del diritto di proprietà. Di conseguenza, la trascrizione dell'atto di vendita di un autoveicolo al Pubblico Registro Automobilistico, può essere validamente effettuato attraverso la mera forma verbale. Si tratta dunque di un semplice strumento legale di pubblicità, e da ciò discende il fatto che nell'ipotesi di una serie di vendite successive di un autoveicolo nella trascrizione nel P. R. A. può essere indicato soltanto il nome dell'ultimo proprietario.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3340/1999

Gli atti traslativi della proprietà di un'autovettura risultanti da un'attestazione notarile sono opponibili agli organi deputati all'accertamento delle infrazioni in tema di circolazione stradale (nella specie, mancata copertura assicurativa), ancorché non trascritti nel pubblico registro automobilistico: tali annotazioni, infatti, costituiscono forme di pubblicità notizia, finalizzate a dirimere conflitti tra più acquirenti, ed ai fini della responsabilità derivante da fatti connessi alla circolazione stradale, ivi comprese le sanzioni amministrative ascritte al proprietario in base all'art. 196 c.s. e 6 L. 24 novembre 1981, n. 689, l'annotazione costituisce una presunzione semplice, contro la quale è ammessa prova contraria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3340 del 7 aprile 1999)

2Cass. civ. n. 101/1990

La domanda giudiziale, diretta all'accertamento dell'avvenuto acquisto di un autoveicolo in forza di atto non trascritto, è idonea, ove trascritta, a far retroagire alla data della relativa trascrizione gli effetti favorevoli dell'eventuale sentenza di accoglimento, con opponibilità nei confronti di chi divenga successivamente titolare di diritti incompatibili, ancorché non abbia partecipato al processo, secondo le previsioni degli artt. 2684 e 2690 n. 2 c.c. Tale opponibilità sussiste, a norma dell'art. 45 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, pure nei confronti del fallimento del venditore, ove il fallimento stesso sia stato dichiarato dopo quella trascrizione, salva restando ogni questione sulla validità, efficacia e revocabilità del contratto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 101 del 15 gennaio 1990)