Articolo 2687 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cessione dei beni ai creditori

Dispositivo

Deve essere trascritta, per gli effetti indicati dall'articolo [2649], la cessione che il debitore fa dei suoi beni ai creditori, perché questi procedano alla liquidazione dei medesimi e alla ripartizione del ricavato [231] disp. att.] (1).

Note

(1) Secondo la dottrina prevalente, la trascrizione della cessione dei beni ai creditori costituisce un requisito fondamentale per l'insorgenza del vincolo di indisponibilità sopra i beni oggetto della cessione, essendo invece anteriormente efficace soltanto a livello interno tra debitore e creditori.