Articolo 2696 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Rinvio

Dispositivo

Per gli altri beni mobili per cui è disposta la trascrizione di determinati atti si osservano le disposizioni delle leggi che li riguardano (1).

Note

(1) Si veda a tal riguardo l'art. 103, comma 2, della L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sulla protezione del diritto d'autore), o ancora gli artt.138-139,195-196, del D. lsg. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale).