Articolo 2701 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Conversione dell'atto pubblico

Dispositivo

Note

(1) L'incompetenza del pubblico ufficiale può rilevare sia per materia che per territorio (quindi per quanto riguarda gli atti notarili è stabilito che il notaio non possa offrire assistenza all'esterno del territorio del proprio distretto di competenza).Per incapacità, invece, si intende sia quella naturale che quella legale.

(2) Ove nullo per un difetto di qualche formalità, l'atto pubblico può avere la stessa efficacia della scrittura privata (v.2702) se sottoscritto da una o più parti, operando la cosiddetta conversione formale.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 9380/2011

2Cass. civ. n. 9378/2011

3Cass. civ. n. 7264/2011