Articolo 2703 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Sottoscrizione autenticata
Dispositivo
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato (1).
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive.
Note
(1) Secondo il D. P. R. 513/97 (Regolamento per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici) anche la firma digitale può ricevere autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale competente, con effetto pari al riconoscimentoexart.2702. Tale possibilità è stata ribadita dal D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) avendo stabilito che il pubblico ufficiale attesta che l'apposizione della firma digitale delle parti è avvenuta in sua presenza e conclude l'autenticazione apponendo anche la sua firma digitale (v.ampliussubart. 2702 c. c.).
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 19785/2018
La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 19785 del 25 luglio 2018)
2Cass. civ. n. 17473/2015
La funzione del difensore di certificare l'autografia della sottoscrizione della parte, ai sensi degli artt. 83 e 125 c.p.c., pur trovando la sua base in un negozio giuridico di diritto privato (mandato), ha natura essenzialmente pubblicistica, atteso che la dichiarazione della parte, con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è legittimato a compiere, è destinata a dispiegare i suoi effetti nell'ambito del processo. Ne consegue che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura riferita allo stesso, compie un negozio di diritto pubblico e riveste la qualità di pubblico ufficiale, la cui certificazione può essere contestata soltanto con la querela di falso.(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 17473 del 2 settembre 2015)
3Cass. civ. n. 9385/2011
In tema di azione revocatoria ordinaria, esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 66 legge fall., e nella specie avente ad oggetto la vendita di un immobile da parte del fallito, la prova, invocata dall'acquirente e relativa alla simulazione del prezzo, non può fondarsi su scrittura privata, asseritamente redatta tra le parti originarie del contratto ed autenticata da un funzionario di fatto o apparente, nella specie un impiegato pubblico comunale già in pensione all'epoca indicata come data dell'atto. L'esigenza di tutela del legittimo affidamento del privato che in buona fede abbia avuto rapporti con il predetto funzionario, in realtà privo del potere esercitato in nome e per conto dell'ente pubblico, permette, infatti, la salvezza in via eccezionale degli atti da questi computi solo allorchè l'investitura del funzionario si sia palesata "ex post" irregolare od inefficace e, in ogni caso, unicamente con riguardo agli effetti favorevoli dell'attività posta in essere che il privato invochi a proprio vantaggio nei confronti della P.A. stessa; ne consegue che, operando l'attività di autenticazione delle firme apposte su scritture private su di un piano totalmente diverso e non derivando da essa alcun effetto favorevole al privato sottoscrittore nei confronti della P.A., non si può prescindere dal rispetto delle forme richieste dalla scrittura, destinata ad attribuire valore di prova documentale, anche verso i terzi, dell'atto, e dunque dalla effettiva qualità di pubblico ufficiale, a ciò espressamente autorizzato, del soggetto che la compie.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9385 del 27 aprile 2011)
4Cass. civ. n. 13228/2008
In tema di scrittura privata autenticata all'estero, il rispetto dellalex foriitaliana richiede che dall'autenticazione sia chiaramente desumibile che la sottoscrizione sia stata apposta alla presenza del notaio e che questi abbia accertato l'identità del sottoscrittore, mentre è irrilevante che l'autenticazione non sia intervenuta contestualmente alla sottoscrizione ma successivamente. (Nella fattispecie la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura rilasciata all'estero al rappresentante legale della parte che aveva conferito la procuraad litemper il ricorso in cassazione risultava sottoscritta in un luogo diverso da quello in cui la sottoscrizione era stata autenticata).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 13228 del 22 maggio 2008)
5Cass. civ. n. 13578/2002
Tenuto conto che il rilascio della procura al difensore per un processo civile, che si svolte in Italia, è soggetto alla legge italiana, ai sensi dell'art. 12 legge 31 maggio 1995 n. 218, è invalida la procura e conseguentemente, per il collegamento funzionale, anche l'elezione di domicilio in essa contenuta, allorché l'autenticazione della firma non sia avvenuta nelle forme previste dall'art. 2703 c.c. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che il notaio si era limitato a verificare i poteri del legale rappresentante della società che aveva conferito la procura, senza attestare che la firma era stata apposta in sua presenza previa identificazione del suo autore).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13578 del 17 settembre 2002)
6Cass. civ. n. 10375/2000
La scrittura privata autenticata — che fa piena prova fino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta se colui contro il quale l'ha prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta — non costituisce, sotto il profilo della validità del negozio, untertium genusrispetto alla scrittura privata non autenticata e all'atto pubblico, atteso che l'autenticazione opera esclusivamente sul piano della prova e non della validità sostanziale dell'atto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10375 del 7 agosto 2000)
7Cass. civ. n. 12428/1993
La scrittura privata con firma autenticata non ha la piena efficacia probatoria dell'atto pubblico (art. 2700 c.c.) ma, se riconosciuta ed autenticata, fa piena prova solo della provenienza delle dichiarazioni da chi le ha sottoscritte e non della loro verità intrinseca, che può essere, conseguentemente, contestata con ogni mezzo di prova, senza necessità della querela di falso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12428 del 16 dicembre 1993)