Articolo 2703 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sottoscrizione autenticata

Dispositivo

Note

(1) Secondo il D. P. R. 513/97 (Regolamento per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici) anche la firma digitale può ricevere autenticazione da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale competente, con effetto pari al riconoscimentoexart.2702. Tale possibilità è stata ribadita dal D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) avendo stabilito che il pubblico ufficiale attesta che l'apposizione della firma digitale delle parti è avvenuta in sua presenza e conclude l'autenticazione apponendo anche la sua firma digitale (v.ampliussubart. 2702 c. c.).

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 18381/2024

2Cass. civ. n. 15549/2024

3Cass. civ. n. 19785/2018

4Cass. civ. n. 17473/2015

5Cass. civ. n. 9385/2011

6Cass. civ. n. 13228/2008

7Cass. civ. n. 13578/2002

8Cass. civ. n. 10375/2000

9Cass. civ. n. 12428/1993