Articolo 2708 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Annotazione in calce, in margine o a tergo di un documento

Dispositivo

Note

(1) Nel caso di apposizione "in calce" l'annotazione si presenterà al termine del documento, nell'ipotesi "in margine" a lato, mentre se "a tergo" sarà posta dietro. Se l'annotazione è sottoscritta fungerà alla stregua di una scrittura privata (v.2702), nel caso contrario, invece, potrà essere dimostrata con qualsiasi mezzo la sua provenienza.In ogni caso, tuttavia, tale prova non produrrà l'effetto di una liberazione completa per il debitore, il quale dovrà comunque presentare prova di adempimento, potendo soltanto contare su un ulteriore fatto liberamente apprezzabile dal giudice nel corso del procedimento.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 21258/2014

2Cass. civ. n. 11673/2000