Articolo 2711 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Comunicazione ed esibizione
Dispositivo
La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili [2214] ss.] e della corrispondenza [2220] 2] può essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte (1).
Negli altri casi il giudice può ordinare, anche d'ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Può ordinare altresì l'esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa [212], 2 c.p.c] (2).
Note
(1) La comunicazione delle scritture contabili, indicata al comma 1, è particolarmente gravosa in quanto comprende la produzione di tutti i documenti contabili e della corrispondenza, nel corso del procedimento. L'ordine di comunicazione può essere emanato solamente su istanza di parte, come si deduce chiaramente dall'assenza della possibilità "anche d'ufficio" concessa invece nel comma 2 per quanto riguarda l'esibizione, la quale non può inoltre essere effettuata dalla partesua sponte.
(2) L'esibizione delle scritture contabili è consentita nei casi residuali rispetto alla tassativa enumerazione delle ipotesi di comunicazione. Il giudice può infatti richiedere alla parte, anche d'ufficio, la visione dei libri concernenti la controversia in corso, per ottenerne delle registrazioni, come anche le singole scritture contabili e gli altri documenti inerenti, purché l'ordine di esibizione abbia la necessaria determinatezza. Un esito negativo alla richiesta da parte del giudice verrà da questi considerato un conseguente argomento di prova.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 18152/2020
L'ordine di esibizione dei libri contabili ex art. 2711, c. 2, c.c. è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito e richiede che la prova del fatto da dimostrare non sia acquisibile "aliunde"; tale norma, dovendo coordinarsi con le regole ordinarie dell'onere di allegazione e di prova a carico della parte che fa valere un diritto nonché con il principio dispositivo, deve intendersi in senso restrittivo, potendo il potere officioso essere esercitato solo nel caso in cui una parte non possa essa stessa procurarsi i documenti contabili mediante il ricorso ad altri mezzi di prova, ivi compresa l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, al fine di quantificare le somme dovute da una banca ad un cliente a seguito della dichiarazione di nullità delle clausole anatocistiche, su istanza del c.t.u. lo aveva autorizzato ad acquisire direttamente tutta la documentazione necessaria presso le controparti, giustificando tale decisione con il richiamo ai poteri ex art. 2711, c. 2 c.c.).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18152 del 31 agosto 2020)
2Cass. civ. n. 9020/2019
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 9020 del 1 aprile 2019)
3Cass. civ. n. 4504/2017
In tema di poteri istruttori d'ufficio del giudice dell'opposizione allo stato passivo, l'emanazione dell'ordine di esibizione (nella specie, di documenti) è discrezionale, e la valutazione di indispensabilità neppure deve essere esplicitata nella motivazione; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere motivazionale ed il provvedimento di rigetto dell'istanza è insindacabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia finalità esplorativa.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 4504 del 21 febbraio 2017)
4Cass. civ. n. 9522/2012
In tema di prove documentali e di scritture contabili delle imprese, perchè il giudice eserciti legittimamente i suoi poteri istruttori officiosi (tra i quali quello di esibizione previsto dall'art. 2711 c.c. ) occorre che la parte onerata dalla prova abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato i fatti specifici da provare e che, sempre tempestivamente, abbia almeno fondatamente allegato di non avere altro mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrarli.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9522 del 12 giugno 2012)