Articolo 2711 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Comunicazione ed esibizione

Dispositivo

Note

(1) La comunicazione delle scritture contabili, indicata al comma 1, è particolarmente gravosa in quanto comprende la produzione di tutti i documenti contabili e della corrispondenza, nel corso del procedimento. L'ordine di comunicazione può essere emanato solamente su istanza di parte, come si deduce chiaramente dall'assenza della possibilità "anche d'ufficio" concessa invece nel comma 2 per quanto riguarda l'esibizione, la quale non può inoltre essere effettuata dalla partesua sponte.

(2) L'esibizione delle scritture contabili è consentita nei casi residuali rispetto alla tassativa enumerazione delle ipotesi di comunicazione. Il giudice può infatti richiedere alla parte, anche d'ufficio, la visione dei libri concernenti la controversia in corso, per ottenerne delle registrazioni, come anche le singole scritture contabili e gli altri documenti inerenti, purché l'ordine di esibizione abbia la necessaria determinatezza. Un esito negativo alla richiesta da parte del giudice verrà da questi considerato un conseguente argomento di prova.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 18152/2020

2Cass. civ. n. 9020/2019

3Cass. civ. n. 4504/2017

4Cass. civ. n. 9522/2012