Articolo 2714 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Copie di atti pubblici

Dispositivo

Note

(1) Le copie degli atti pubblici assumono la medesima efficacia dei propri originali, potendo quindi essere utilizzati in sostituzione di tali atti che la parte non riesca a rinvenire, qualora siano state osservate le prescrizioni formali sancite dalla legge. Infatti, è necessario che siano formate da coloro ai quali il legislatore ha attribuito il compito di tenere gli atti a disposizione del pubblico e che hanno, di conseguenza, l'obbligo del rilascio su richiesta, quali, primi fra tutti, notai e cancellieri.

(2) In materia di copie informatiche, è necessario fare riferimento agli artt.22-23 ter, D. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 41667/2021

2Cass. civ. n. 22469/2017

3Cass. civ. n. 10224/2014

4Cass. civ. n. 25305/2008

5Cass. civ. n. 12241/2003

6Cass. civ. n. 16419/2002

7Cass. civ. n. 1636/1996

8Cass. civ. n. 1607/1975