Articolo 2718 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Valore probatorio di copie parziali

Dispositivo

Note

(1) Nell'ipotesi in cui si abbia una copia parziale, rilasciata ritualmente dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato, la parte che è stata riprodotta testualmente si ritiene conforme all'originale e di conseguenza riveste un totale valore di prova.

(2) L'estratto deve, in qualsiasi caso, attestare che le parti non riprodotte non entrano in contrasto con quelle invece trascritte, poiché altrimenti non si potrà verificare la piena efficacia probatoria prevista dalla norma.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 18031/2025

2Cass. civ. n. 25962/2011