Articolo 2720 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Efficacia probatoria

Dispositivo

Note

(1) In virtù della regola generale secondo la quale nessuno può offrire prova a favore di sè stesso, è importante ribadire che l'atto di ricognizione dispiega il suo valore probatorio soltanto in relazione agli accadimenti sfavorevoli al dichiarante. L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha inoltre aggiunto che tale efficacia si restringe ai soli casi tassativamente sancitiex lege.

(2) La piena efficacia probatoria dell'atto di ricognizione subisce delle limitazioni consistenti nelle ipotesi in cui subentri un errore nella dichiarazione, visibile dal confronto con l'originale, che in tal caso prevale sull'atto ricognitivo privandolo di ogni effetto probatorio. Inoltre, l'atto ricognitivo dispiega valore di prova soltanto verso coloro che lo hanno sottoscritto, i loro eredi e aventi causa; viceversa, per i terzi estranei alla stesura, ha mera efficacia indiziaria, dovendo essere considerato alla stregua di una scrittura privata.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 2758/2020

2Cass. civ. n. 2719/2009

3Cass. civ. n. 1231/2000

4Cass. civ. n. 7891/1994