Articolo 2720 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Efficacia probatoria

Dispositivo

L'atto di ricognizione o di rinnovazione fa piena prova delle dichiarazioni contenute nel documento originale (1), se non si dimostra, producendo quest'ultimo, che vi è stato errore nella ricognizione o nella rinnovazione [969], [1309], [1870], [1988], [2944] (2).

Note

(1) In virtù della regola generale secondo la quale nessuno può offrire prova a favore di sè stesso, è importante ribadire che l'atto di ricognizione dispiega il suo valore probatorio soltanto in relazione agli accadimenti sfavorevoli al dichiarante. L'orientamento giurisprudenziale prevalente ha inoltre aggiunto che tale efficacia si restringe ai soli casi tassativamente sancitiex lege.

(2) La piena efficacia probatoria dell'atto di ricognizione subisce delle limitazioni consistenti nelle ipotesi in cui subentri un errore nella dichiarazione, visibile dal confronto con l'originale, che in tal caso prevale sull'atto ricognitivo privandolo di ogni effetto probatorio. Inoltre, l'atto ricognitivo dispiega valore di prova soltanto verso coloro che lo hanno sottoscritto, i loro eredi e aventi causa; viceversa, per i terzi estranei alla stesura, ha mera efficacia indiziaria, dovendo essere considerato alla stregua di una scrittura privata.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 2758/2020

Il soggetto che riconosca l'altrui diritto compie una dichiarazione di scienza, avente ad oggetto il diritto della controparte, dagli effetti esclusivamente interruttivi della prescrizione, diversamente dall'istituto della rinuncia alla prescrizione che è caratterizzato dalla manifestazione di una volontà negoziale con effetto definitivamente dismissivo, avente ad oggetto il proprio diritto alla liberazione dall'obbligo di adempimento.(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 2758 del 6 febbraio 2020)

2Cass. civ. n. 2719/2009

L'atto di ricognizione previsto dall'art. 2720 cod. civ presuppone l'esistenza di un documento originale contenente una valida dichiarazione, da cui derivi l'esistenza del diritto riconosciuto, e non sostituisce il titolo, costituendo solo una prova della sua esistenza; pertanto, l'applicazione di tale norma presuppone il previo accertamento dell'effettivo significato dell'atto dedotto in giudizio, valutazione riservata al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione congrua.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2719 del 4 febbraio 2009)

3Cass. civ. n. 1231/2000

La ricognizione di debito è atto unilaterale recettizio; in mancanza di tale requisito può valere come prova del rapporto debitorio se ha efficienza confessoria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1231 del 4 febbraio 2000)

4Cass. civ. n. 7891/1994

L'atto di ricognizione, stante la sua natura confessoria, ha efficacia probatoria soltanto in ordine ai fatti produttivi di rapporti giuridici sfavorevoli al dichiarante, onde deve provenire dalla parte stessa del rapporto. (Nella specie si è esclusa l'efficacia probatoria dell'atto di ricognizione in una lettera del difensore della parte, che è pur sempre oggetto diverso da quello cui si pretendeva far risalire l'obbligazione).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7891 del 28 settembre 1994)