Articolo 2725 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti per i quali è richiesta la prova per iscritto o la forma scritta

Dispositivo

Quando, secondo la legge [918], [1659], [1888], [1908] comma 2, [1919] comma 2, [1928], [1967], [2096], [2556] comma 1, [2581] comma 2, [2596] o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n. 3 dell'articolo precedente (1).

La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità (2) (3).

Note

(1) Il comma 1 del presente articolo riguarda gli atti per i quali la forma scritta è previstaad probationeme che perciò, nell'ipotesi di inosservanza della suddetta forma richiesta dalla legge, non risultano nulli, ma producono come unica conseguenza il divieto della prova testimoniale e di quella presuntiva (v.2729, 2), con l'unica eccezione della perdita senza colpa da parte del contraente del documento costituente prova (v.2724). L'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che l'inammissibilità della testimonianza e della presunzione, per la prova di un contratto per cui è richiesta la forma scrittaad probationem, non possa essere rilevata d'ufficio ma debba essere eccepita necessariamente dalla parte interessata.

(2) L'applicazione della disciplina del comma 1 risulta estendibile anche alle ipotesi nelle quali è richiesta quale elemento essenziale del negozio giuridico, ovveroad substantiam, (per la validità del medesimo). Al di fuori dell'eccezione sopra menzionata dell'art. 2724, n. 3, la prova della stipulazione dell'attoad substantiampuò essere fornita soltanto con la produzione in giudizio del documento in cui esso risulta consacrato, non essendo possibile alcun mezzo probatorio differente.

(3) In linea di principio il legislatore impone alle parti l'onere di custodire il documento, onde poterlo in ogni momento esibire al giudice, senza poter sfruttare mezzi probatori diversi in sostituzione. L'opinione prevalente ritiene tuttavia che le parti, avvalendosi della propria autonomia negoziale, possano rinunciare all'adozione della forma scritta esplicitamente o tramitefacta concludentia, facendo di conseguenza venire meno la limitazione sancita dalla presente disposizione.

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 26532/2022

Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 26532 del 8 settembre 2022)

2Cass. civ. n. 8863/2021

In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 8863 del 31 marzo 2021)

3Cass. civ. n. 5880/2021

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c.per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quando se ne evochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione del processo ed il contratto risulti stipulato non tra le parti processuali, ma tra una sola di esse ed un terzo.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 5880 del 4 marzo 2021)

4Cass. civ. n. 16723/2020

L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 19/01/2015).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 16723 del 5 agosto 2020)

5Cass. civ. n. 23934/2015

I limiti di ammissibilità della prova testimoniale sull'esistenza di un contratto soggetto a forma scritta "ad substantiam" sono dettati da ragioni di ordine pubblico, sicché l'inammissibilità della prova assunta oltre quei limiti in primo grado non è sanata dalla mancata tempestiva opposizione della parte interessata, la quale può eccepire il vizio con motivo di appello.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 23934 del 24 novembre 2015)

6Cass. civ. n. 17986/2014

In tema di prova testimoniale, l'unitarietà della disciplina risultante dagli artt. 2725 cod. civ. e 2729 cod. civ. esclude l'esistenza di un diverso regime processuale in ordine al rilievo dell'inammissibilità della prova testimoniale con riferimento ai contratti per i quali la forma scritta sia richiesta "ad probationem" ovvero "ad substantiam", sicché quando, per legge o per volontà delle parti, sia prevista, per un certo contratto, la forma scritta "ad probationem", la prova testimoniale (e quella per presunzioni) che abbia ad oggetto, implicitamente o esplicitamente, l'esistenza del contratto, è inammissibile, salvo che non sia volta a dimostrare la perdita incolpevole del documento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17986 del 14 agosto 2014)

7Cass. civ. n. 1944/2014

In tema di prova testimoniale, agli effetti degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., la perdita del documento non può ritenersi incolpevole solo perché esso è stato affidato a terzi, dovendo risultare, viceversa, in ragione dello sfavore legislativo per la testimonianza su particolari contratti, che il comportamento dell'affidante sia stato adeguato e che l'affidatario sia esente da colpa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1944 del 29 gennaio 2014)

8Cass. civ. n. 28639/2011

In caso di negozio che richieda "ad substantiam" la forma scritta, qualora il documento contrattuale sia stato consegnato da un contraente all'altro, che si rifiuti poi di restituirlo, resta preclusa al primo, che intenda far valere i diritti scaturenti dal contratto, la possibilità di ricorso alla prova testimoniale, non ricorrendo un'ipotesi di perdita incolpevole del documento ai sensi dell'art. 2724, n. 3, c.c., ma un'ipotesi di impossibilità di procurarsi la prova del contratto ai sensi del precedente n. 2 di detta norma, con la conseguente esclusione di ogni deroga al divieto della prova testimoniale ai sensi dell'art. 2725 c.c. anche al limitato fine della preliminare dimostrazione dell'esistenza del documento, necessaria per ottenere un ordine di esibizione da parte del giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 28639 del 23 dicembre 2011)

9Cass. civ. n. 25603/2011

In tema di prova testimoniale, a soddisfare la condizione cui gli artt. 2724, n. 3, e 2725, secondo comma, c.c. subordinano l'ammissibilità della prova per testimoni di un contratto, per il quale sia richiesta la forma scritta "ab substantiam" o "ad probationem", e, cioè, che il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli offriva la prova, è necessario e sufficiente, nell'ipotesi che la perdita sia avvenuta ad opera del terzo consegnatario del documento medesimo, che la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze e ragioni dell'affidamento al terzo, appaia immune da imprudenza o negligenza, dovendo la mancanza di colpa riferirsi al contraente che invoca il contenuto del documento e non al comportamento del terzo che lo abbia smarrito, in base, peraltro, ad una valutazione della condotta non già "ex post", ma all'atto dell'affidamento della scrittura al consegnatario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 25603 del 30 novembre 2011)

10Cass. civ. n. 24100/2011

In tema di prova testimoniale dei contratti per i quali sia richiesta "ad substantiam" la forma scritta, ammessa soltanto nell'ipotesi di perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, è necessario che chi invoca a proprio favore detto documento dimostri, oltre all'esistenza di esso e al suo contenuto, anche che la condotta nella conservazione del documento sia stata immune da imprudenza e negligenza e caratterizzata dall'adozione di ogni ragionevole cautela rapportata alle particolarità del caso. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione con cui il giudice di merito, in presenza di una fotocopia della scrittura privata oggetto di disconoscimento, non aveva ammesso la prova per testimoni sul rilievo che, ove lo smarrimento si fosse verificato con le modalità dedotte nella prova, ciò avrebbe dimostrato l'assoluta mancanza di diligenza nella gestione dei propri affari).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 24100 del 17 novembre 2011)

11Cass. civ. n. 26003/2010

I limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" opera esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio, tra le medesime parti negoziali, come fonte di reciproci diritti ed obblighi, e non anche quando se ne invochi l'esistenza come semplice fatto storico influente sulla decisione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26003 del 23 dicembre 2010)

12Cass. civ. n. 5439/2002

L'art. 2725 c.c. esclude che la prova testimoniale possa sostituire la forma scritta quando la stessa è prevista a pena di nullità, ma non vieta che attraverso la prova testimoniale si accerti la effettiva riferibilità ad un determinato soggetto di un documento esistente. E dl cui lo stesso risulti l'autore.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5439 del 15 aprile 2002)

13Cass. civ. n. 144/2002

Mentre in materia di atti e contratti per i quali sia richiesta ad substantiam la forma scritta, eccettuata l'ipotesi della perdita incolpevole del documento (art. 2724 c.c.), è inammissibile la prova testimoniale della esistenza del negozio e tale inammissibilità può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio ed essere rilevata anche d'ufficio, per quanto riguarda, invece, gli atti e i contratti per i quali la forma scritta sia richiesta soltanto ad probationem (nella specie, transazione), l'inammissibilità della prova testimoniale non attiene all'ordine pubblico, ma alla tutela di interessi privati e quindi non può essere rilevata d'ufficio e deve, invece, essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine dell'art. 157, secondo comma, c.p.c., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 144 del 8 gennaio 2002)

14Cass. civ. n. 8611/1998

Quando la legge stabilisca per un determinato contratto la forma scrittaad substantiam(nella specie contratto costitutivo di una servitù), alla mancata produzione in giudizio del documento non può supplire la prova testimoniale, ostandovi il disposto espresso dell'art. 2725 c.c. salva l'ipotesi della perdita incolpevole del documento costitutivo di quel diritto, essendo volta in tal caso la prova per testimoni alla ricostruzione del documento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8611 del 29 agosto 1998)