Articolo 2731 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Capacità richiesta per la confessione

Dispositivo

Note

(1) Nell'ipotesi in cui la parte non possa disporre del diritto controverso in quanto incapace, la dichiarazione confessoria può essere resa dal suo rappresentante legale (v.1387), ad esempio dal tutore nel caso dell'interdetto e da chi eserciti la responsabilità genitoriale nel caso del minore non emancipato. Egli non può rifiutare l'interrogatorio e non deve dotarsi di alcuna autorizzazione ulteriore, in aggiunta a quella già eventualmente richiesta per agire in giudizio in nome e per conto dell'incapace. Il valore probatorio della dichiarazione confessoria così ottenuta opera con le medesime limitazioni e formalità di quella resa dal rappresentato.

(2) Nella circostanza di rappresentanza volontaria (v.1387), perché la confessione resa dal rappresentante produca valore probatorio, è necessario che gli siano stati attribuiti poteriad hoc, attraverso un'esplicita autorizzazione. In caso contrario, la confessione potrà essere soggetta solamente alla discrezionale valutazione del giudice.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 16378/2024

2Cass. civ. n. 8130/2022

3Cass. civ. n. 4509/2019

4Cass. civ. n. 15570/2015

5Cass. civ. n. 25286/2013

6Cass. civ. n. 28711/2008

7Cass. civ. n. 6687/1998

8Cass. civ. n. 4015/1995

9Cass. civ. n. 8229/1994