Articolo 2731 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Capacità richiesta per la confessione
Dispositivo
La confessione non è efficace se non proviene da persona capace di disporre del diritto [2733], a cui i fatti confessati si riferiscono. Qualora sia resa da un rappresentante, è efficace solo se fatta entro i limiti e nei modi in cui questi vincola il rappresentato (1) (2).
Note
(1) Nell'ipotesi in cui la parte non possa disporre del diritto controverso in quanto incapace, la dichiarazione confessoria può essere resa dal suo rappresentante legale (v.1387), ad esempio dal tutore nel caso dell'interdetto e da chi eserciti la responsabilità genitoriale nel caso del minore non emancipato. Egli non può rifiutare l'interrogatorio e non deve dotarsi di alcuna autorizzazione ulteriore, in aggiunta a quella già eventualmente richiesta per agire in giudizio in nome e per conto dell'incapace. Il valore probatorio della dichiarazione confessoria così ottenuta opera con le medesime limitazioni e formalità di quella resa dal rappresentato.
(2) Nella circostanza di rappresentanza volontaria (v.1387), perché la confessione resa dal rappresentante produca valore probatorio, è necessario che gli siano stati attribuiti poteriad hoc, attraverso un'esplicita autorizzazione. In caso contrario, la confessione potrà essere soggetta solamente alla discrezionale valutazione del giudice.
Massime giurisprudenziali (8)
1Cass. civ. n. 8130/2022
Il commissario liquidatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha la capacità di disporre dei diritti dell'impresa, sicché, ai sensi dell'art. 2731 c.c., alle dichiarazioni da lui rese in sede giudiziale non può attribuirsi il valore di ammissione di fatti di natura confessoria.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 8130 del 14 marzo 2022)
2Cass. civ. n. 4509/2019
Ai sensi dell'art. 2731 c. c., l'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo al diritto. Ne consegue che non hanno valore confessorio le dichiarazioni rese dal mandatario del titolare del diritto medesimo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4509 del 14 febbraio 2019)
3Cass. civ. n. 15570/2015
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo (nel regime cd. intermedio di cui al d.lgs. n. 5 del 2006), il fallito, per quanto destinatario della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non assume la qualità di parte del giudizio e non può, quindi, rendere interrogatorio formale sui fatti oggetto della domanda, né gli è deferibile il giuramento suppletorio o decisorio.–Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore, in quanto terzo rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere sollecitato alla confessione su interrogatorio formale con riferimento a vicende solutorie attinenti all'obbligazione dedotta in giudizio, né gli è deferibile il giuramento decisorio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15570 del 24 luglio 2015)
4Cass. civ. n. 25286/2013
Le deduzioni del curatore fallimentare in un giudizio civile sono prive di qualsiasi valore confessorio, stante la sua qualità di terzo rispetto all'imprenditore fallito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25286 del 11 novembre 2013)
5Cass. civ. n. 28711/2008
L'efficacia probatoria della confessione postula che essa sia resa da persona capace di disporre del diritto a cui i fatti confessati si riferiscono, ossia da persona che abbia la capacità e la legittimazione ad agire negozialmente riguardo alla controversia in questione. Conseguentemente, ove provenga da un rappresentante, occorre che il rapporto di rappresentanza sia in vita nel momento in cui è resa la confessione, dovendosi escludere, in mancanza, l'efficacia confessoria delle dichiarazioni rilasciate. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha rilevato che, correttamente, il giudice di merito aveva negato valore confessorio alle dichiarazioni rese dal segretario del sindacato FILCA CISL Federazione del Molise, in carica all'epoca dei fatti attesa l'avvenuta cessazione dall'incarico al momento dell'interrogatorio reso in udienza)(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 28711 del 3 dicembre 2008)
6Cass. civ. n. 6687/1998
La dichiarazione a contenuto confessorio resa da soggetto incapace (nella specie, minore) ha valore di mero indizio, e può essere valutata dal giudice unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al giudizio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6687 del 9 luglio 1998)
7Cass. civ. n. 4015/1995
L'art. 2731 c.c. che lega l'efficacia probatoria della confessione alla capacità di disporre del diritto a cui i fatti si riferiscono, riguarda la capacità e la legittimazione ad agire e non la capacità processuale richiesta dall'art. 75 c.p.c., con la conseguenza chela capacità di stare in giudizio (con l'autorizzazione del giudice tutelare o senza, per le liti passive) del rappresentante del minore non implica la capacità di questo di rendere confessione di fatti sfavorevoli al minore e favorevoli all'altra parte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4015 del 6 aprile 1995)
8Cass. civ. n. 8229/1994
L'efficacia piena ed incondizionata della confessione, superabile solo con la prova dell'errore di fatto o della violenza (art. 2732 c.c.), postula che essa non abbia avuto ad oggetto diritti indisponibili, atteso che, a norma dell'art. 2731 c.c., il confidente deve avere la capacità di disporre del diritto. Tale capacità non sussiste nel caso di una quietanza — che integra una ipotesi di confessione stragiudiziale proveniente dal creditore e rivolta al debitore — sottoscritta dal lavoratore a favore del datore di lavoro, nella quale il primo affermi di aver percepito l'anticipazione dell'integrazione salariale, atteso che tale integrazione vale anche per l'anticipazione fattane dal datore di lavoro, qualeadiectus solutionis causao mandatarioex legedell'istituto — costituisce una prestazione economica di natura previdenziale, in quanto tale indisponibile perché destinata al perseguimento di un interesse pubblico sul quale non possono prevalere interessi individuali.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8229 del 7 ottobre 1994)