Articolo 2737 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Capacità delle parti

Dispositivo

Note

(1) Quando una parte deferisce il giuramento all'altra, questa si trova dinnanzi a tre possibili alternativi comportamenti: può prestare il giuramento,obbligando il giudice (in virtù del successivo art. 2738); può rifiutarsi di giurare (ricusando il giuramento), vincolando il giudice a fare fede alla dichiarazione avversaria; può, infine, decidere di riferire, deferendo a sua volta il giuramento alla controparte, la quale potrà poi prestare giuramento o ricusare.

(2) Il deferimento o l'eventuale riferimento del giuramento può essere posto in essere soltanto dalla parte personalmente, con l'unica eccezione della possibilità del procuratore dotato di un mandato (v.1703) speciale.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 15570/2015

2Cass. civ. n. 2939/2001

3Cass. civ. n. 4847/2000

4Cass. civ. n. 3508/1991

5Cass. civ. n. 6601/1982