Articolo 2770 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti per atti conservativi o di espropriazione

Dispositivo

Note

(1) La disposizione è inerente alla fase del procedimento di esecuzione e tenta di tutelare i creditori sottoponendo a privilegio quei crediti derivanti da atti conservativi ed espropriativi da loro posti in essere. Si aggiunge poi la valutazione discrezionale del giudice in tema di utilità della spesa effettuata relativamente al vantaggio ottenuto dalla massa dei creditori.

(2) Il legislatore attribuisce un privilegio speciale al credito vantato dall'acquirente di un bene immobile, avuto riguardo alle spese che questi ha effettuato per vedere stabilita la liberazione del medesimo immobile dal peso di eventuali ipoteche.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 22105/2025

2Cass. civ. n. 1718/2025

3Cass. civ. n. 13811/2022

4Cass. civ. n. 3020/2020

5Cass. civ. n. 271/2017

6Cass. civ. n. 26949/2016

7Cass. civ. n. 26101/2016

8Cass. civ. n. 1837/2001