Articolo 2772 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti per tributi indiretti

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo è stato così modificatoexart. 8, L. 29 luglio 1975, n. 426.

(2) Questa imposta è stata soppressa in virtù dell'art. 17, commi 6 e 7, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in vigore dall'1 gennaio 1993, anche se tuttavia, ex art. 8, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) continua ad essere dovuta nell'ipotesi in cui il presupposto di applicazione si sia verificato in un momento anteriore alla data suddetta. Si faccia comunque riferimento, per quanto riguarda la disciplina previgente, all'art. 28, d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

(3) Tale imposta era stata cancellata dall'art. 13, comma 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383, inerentemente alle successioni aperte e alle donazioni effettuate posteriormente alla data del 25 ottobre dello stesso anno.Con la legge n. 286/2006, che ha convertito in legge il D.L. 262/2006, e che poi è stata emendata dalla legge 296/2006, la Finanziaria per il 2007, è stato disposto il ritorno in vigore dell’imposta di successione e donazione con una “architettura” che, tranne alcuni “particolari”, rappresenta una riedizione del quadro normativo che era stato soppresso dalla legge 383/2001.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 10580/2007

2Cass. civ. n. 11357/2003

3Cass. civ. n. 1484/1999