Articolo 2772 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Crediti per tributi indiretti
Dispositivo
(1)Hanno pure privilegio i crediti dello Stato per ogni tributo indiretto, nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (2), sopra gli immobili ai quali il tributo si riferisce [2780] nn. 4 e 5].
I crediti dello Stato, derivanti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, hanno privilegio, in caso di responsabilità solidale del cessionario, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato.
Eguale privilegio hanno i crediti di rivalsa, verso il cessionario ed il committente, previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, sugli immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio.
Il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.
Per le imposte suppletive il privilegio non si può neppure esercitare in pregiudizio dei diritti acquistati successivamente dai terzi.
Lo stesso privilegio, per quanto riguarda l'imposta di successione (3), non ha effetto a danno dei creditori del defunto che hanno iscritto la loro ipoteca nei tre mesi dalla morte di lui, né ha effetto a danno dei creditori che hanno esercitato il diritto di separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede.
Note
(1) Questo articolo è stato così modificatoexart. 8, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) Questa imposta è stata soppressa in virtù dell'art. 17, commi 6 e 7, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in vigore dall'1 gennaio 1993, anche se tuttavia, ex art. 8, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) continua ad essere dovuta nell'ipotesi in cui il presupposto di applicazione si sia verificato in un momento anteriore alla data suddetta. Si faccia comunque riferimento, per quanto riguarda la disciplina previgente, all'art. 28, d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).
(3) Tale imposta era stata cancellata dall'art. 13, comma 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383, inerentemente alle successioni aperte e alle donazioni effettuate posteriormente alla data del 25 ottobre dello stesso anno.Con la legge n. 286/2006, che ha convertito in legge il D.L. 262/2006, e che poi è stata emendata dalla legge 296/2006, la Finanziaria per il 2007, è stato disposto il ritorno in vigore dell’imposta di successione e donazione con una “architettura” che, tranne alcuni “particolari”, rappresenta una riedizione del quadro normativo che era stato soppresso dalla legge 383/2001.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 10580/2007
In tema di INVIM, il privilegio speciale a favore dello Stato sull'immobile trasferito, previsto dall'art. 2772, primo comma, c.c. e dall'art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, a garanzia del credito per imposta, soprattasse ed interessi, si concreta in un rapporto diretto fra il creditore e l'immobile, che prescinde dalla persona del debitore, con la conseguenza che la garanzia segue per sua natura le sorti del credito al quale è legata, e perdura fino a quando l'obbligazione non sia estinta per pagamento o prescrizione. Il relativo diritto può pertanto essere esercitato anche in pregiudizio dei diritti successivamente acquistati dai terzi subacquirenti o aventi causa dell'acquirente, i quali, pur non essendo debitori né responsabili del pagamento dell'imposta, sono soggetti all'esecuzione per il debito altrui, escluse le imposte suppletive, fino a concorrenza del valore dell'immobile e senza beneficium excussionis non essendo questo un istituto di carattere generale, ma con diritto di rivalsa nei confronti dell'alienante.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 10580 del 9 maggio 2007)
2Cass. civ. n. 11357/2003
II privilegio speciale sugli immobili, previsto dall'art. 2772 c.c., che assiste i crediti dello Stato per i tributi indiretti nonché quelli relativi all'applicazione dell'INVIM. si estingue, secondo l'art. 56, quarto comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile anche all'INVIM in forza del rinvio operato dall'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione, senza che possa distinguersi tra imposta principale, complementare o suppletiva, operando l'estinzione qualunque sia la natura del tributo, e quindi anche se sia in corso il procedimento per la determinazione dei valori e non vi sia stata, ai sensi dell'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 131 del 1986, decadenza dell'azione della finanza nei confronti dell'alienante, soggetto passivo dell'imposta.(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 11357 del 22 luglio 2003)
3Cass. civ. n. 1484/1999
La posizione del terzo acquirente di un immobile gravato dal privilegio di cui all'art. 45, secondo comma, D.P.R. 637/72 (ora art. 41, primo comma, D.L.vo 346/90), in relazione all'art. 2772 c.c. (garanzia del credito d'imposta) è del tutto assimilabile a quella del terzo proprietario di immobile oggetto di ipoteca - soggetto che, al pari del primo, non può considerarsi personalmente obbligato, pur essendo assoggettabile all'azione esecutiva del creditore - e diverge, pertanto, da quella del responsabile d'imposta di cui all'art. 64 D.P.R. 600/73, con la conseguenza che egli non può essere chiamato a rispondere, in qualità di obbligato (o di coobbligato), del debito d'imposta, essendo il suo vincolo limitato al bene gravato dalla garanzia, da destinarsi prioritariamente al soddisfacimento del credito privilegiato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1484 del 22 febbraio 1999)