Articolo 2780 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Ordine dei privilegi sugli immobili
Dispositivo
(1)Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono più crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente [2777], [2782], [2783]:
- i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo [2771];
- i crediti per i contributi, indicati dall'articolo [2775];
- i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo [2774];
- i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo [2772] (2);
- i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;
5 bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo [2775] [2643] nn. 1-4, [2645], [2825] (3).
Note
(1) Tale articolo è stato così modificato dall'art. 14, L. 29 luglio 1975, n. 426.
(2) Si veda a tal proposito l'art. 28, d. P. R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili). Tale imposta è comunque stata cancellata in virtù dell'art. 17, commi 6 e 7, D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in vigore dall'1 gennaio 1993, ad eccezione del caso in cui il presupposto per l'applicazione di essa si sia verificato in un momento anteriore alla suddetta data, per cui continua a dover essere corrisposta,exart. 8, comma 1, L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002).
(3) Il numero è stato inserito dall'art. 3, D. L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997), poi convertito nella L. 28 febbraio 1997, n. 30.