Articolo 2782 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Concorso di crediti egualmente privilegiati

Dispositivo

Note

(1) Vengono esplicitamente richiamati gli articoli2777 e2780, stabilendo che anche qualora si verifichino le ipotesi previste da tali disposizioni, e di conseguenza concorrano tra loro diversi crediti preferiti rispetto a tutti gli altri in virtù di prescrizioni delle leggi speciali, deve essere applicata la disciplina del presente articolo.