Articolo 2783 bis Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

Dispositivo

(1)I crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (2), nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto.

Note

(1) Questo articolo è stato introdottoexart. 40, comma 1, L. 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990).

(2) La Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) è stata istituita dal Trattato di Parigi del 18 aprile 1951 che risulta tuttavia giunto a scadenza il 23 luglio 2007: tutti gli affari da questa gestite sono ora consegnate all'attività della Commissione che, ai sensi della Decisione del 27 febbraio 2002, se ne occupa a nome degli stessi Stati membri.