Articolo 2795 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vendita anticipata

Dispositivo

Se la cosa data in pegno si deteriora in modo da far temere che essa divenga insufficiente alla sicurezza del creditore, questi, previo avviso a colui che ha costituito il pegno, può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa [502] c.p.c.].

Con il provvedimento che autorizza la vendita il giudice dispone anche circa il deposito del prezzo a garanzia del credito. Il costituente può evitare la vendita [1470] e farsi restituire il pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea (1).

Il costituente può del pari, in caso di deterioramento o di diminuzione di valore della cosa data in pegno, domandare al giudice l'autorizzazione a venderla oppure chiedere la restituzione del pegno, offrendo altra garanzia reale che il giudice riconosca idonea [2743].

Il costituente può chiedere al giudice l'autorizzazione a vendere la cosa, qualora si presenti un'occasione favorevole. Con il provvedimento di autorizzazione il giudice dispone le condizioni della vendita e il deposito del prezzo [530] c.p.c.] (2).

Note

(1) Il creditore pignoratizio ha la facoltà di chiedere al giudice il rilascio di una peculiare autorizzazione allo scopo di alienare il bene in questione qualora si profili il rischio che la garanzia pignoratizia non basti in concreto alla soddisfazione della pretesa creditoria, sempre che il bene suddetto non possa perdere eccessivamente di valore a causa delle oscillazioni di mercato. Il giudice sarà perciò tenuto a disporre quanto doveroso circa il deposito del prezzo ottenuto a garanzia del credito. Comunque, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che tale vendita anticipata debba essere permessa in ogni caso, a prescindere dal prezzo del bene pignoratizio, qualora sia stato posto in essere un accordo a tal fine (pratica assai diffusa in ambito bancario), e venga dato adeguato preavviso al costituente.

(2) Si specifica che la medesima possibilità viene riconosciuta anche in altre ipotesi, innanzitutto in capo al costituente (non quindi al debitore in quanto tale) nel caso in cui l'alienazione appaia necessaria per un rischioso e possibile abbassamento del valore di mercato della "res"sottoposta a garanzia pignoratizia.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6549/2023

A fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia (nel caso di specie si tratta di pegno di azioni), al custode la legge non attribuisce la prerogativa di procedere all'eventuale liquidazione anticipata del medesimo, essendo tale strumento riservato al solo creditore; tuttavia, nell'ipotesi in cui il custode ed il creditore pignoratizio siano a conoscenza di informazioni suscettibili di determinare il sensibile deterioramento (o addirittura la completa erosione) del valore economico del bene in garanzia, entrambi i soggetti rispondono in solido dei danni sofferti dal debitore, il primo, per non aver mantenuto il bene al valore economico corrispondente a quello originario, il secondo, per non aver attivato lo strumento conservativo della vendita anticipata ex art. 2795 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 6549 del 6 marzo 2023) C. giust. UE n. 12863/2019La vendita anticipata di cosa data in pegno, di cui all'art. 2795 c.c., è strumento conservativo del valore economico del bene in garanzia che sottende, per sua natura, la cooperazione tra datore del bene e creditore garantito, sicché viola l'obbligo di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto e di conservazione della cosa ricevuta ex art. 2790 c.c. il creditore garantito che, a fronte di un rischio oggettivo e sensibile di deterioramento del bene in garanzia, non si attiva per procedere all'eventuale liquidazione del medesimo ovvero non dà tempestivo e motivato riscontro alle sollecitazioni di liquidazione provenienti dal datore, che paventi il rischio concreto di deterioramento del bene in garanzia.(Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sez. I, sentenza n. 12863 del 14 maggio 2019)