Articolo 2795 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Vendita anticipata

Dispositivo

Note

(1) Il creditore pignoratizio ha la facoltà di chiedere al giudice il rilascio di una peculiare autorizzazione allo scopo di alienare il bene in questione qualora si profili il rischio che la garanzia pignoratizia non basti in concreto alla soddisfazione della pretesa creditoria, sempre che il bene suddetto non possa perdere eccessivamente di valore a causa delle oscillazioni di mercato. Il giudice sarà perciò tenuto a disporre quanto doveroso circa il deposito del prezzo ottenuto a garanzia del credito. Comunque, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario ritiene che tale vendita anticipata debba essere permessa in ogni caso, a prescindere dal prezzo del bene pignoratizio, qualora sia stato posto in essere un accordo a tal fine (pratica assai diffusa in ambito bancario), e venga dato adeguato preavviso al costituente.

(2) Si specifica che la medesima possibilità viene riconosciuta anche in altre ipotesi, innanzitutto in capo al costituente (non quindi al debitore in quanto tale) nel caso in cui l'alienazione appaia necessaria per un rischioso e possibile abbassamento del valore di mercato della "res"sottoposta a garanzia pignoratizia.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 2316/2026

2Cass. civ. n. 6549/2023