Articolo 2797 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Forme della vendita

Dispositivo

Note

(1) Il creditore per il conseguimento di quanto gli è dovuto può chiedere che il bene sia venduto ai pubblici incanti, previa intimazione al debitore. Tale intimazione, comunque, non è imposta a pena di nullità, in quanto punta solamente ad avere la sicurezza che la diffida ad adempiere sia pervenuta al debitore e che da essa si possa dedurre una data certa. Può pertanto essere sostituita da qualsiasi dichiarazione del creditore che soddisfi questo compito e che non riceva contestazione da parte del debitore.

(2) Il termine di cinque giorni per l'adempimento, scaduto il quale il creditore può porre in atto l'esecuzione, è espressamente sancitoex lege.

(3) Il giudice dinnanzi al quale va presentata la citazione per il giudizio di opposizione è quello competente nel merito, ossia il cosiddetto giudice di cognizione della vicenda dedotta in controversia.

Massime giurisprudenziali (13)

1Cass. civ. n. 23644/2024

2Cass. civ. n. 3000/2024

3Cass. civ. n. 8881/2020

4Cass. civ. n. 5475/2020

5Cass. civ. n. 17268/2018

6Cass. civ. n. 27266/2008

7Cass. civ. n. 26898/2008

8Cass. civ. n. 21908/2008

9Cass. civ. n. 13998/2008

10Cass. civ. n. 10111/2000

11Cass. civ. n. 11893/1998

12Cass. civ. n. 3654/1997

13Cass. civ. n. 1333/1976