Articolo 2800 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Condizioni della prelazione
Dispositivo
Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto [1350] n. 13] e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata [1264], [1265] con scrittura avente data certa [2704] (1) (2).
Note
(1) La disposizione ha ad oggetto ilcredito, e pertanto si differenzia dal pegno dei titoli di credito (v. art. 1992), pur prevedendo la consegna del documento (v. art. 2801). Si costituisce tramite contratto avente forma scritta, che deve essere notificato e accettato dal debitore del credito sottoposto a garanzia. Si deve poi aggiungere che tale credito può avere ad oggetto, oltre che una prestazione didare, anche una difacere.
(2) A questa peculiare modalità di pegno viene applicata la medesima disciplina del pegno di beni mobili (v.812): al debitore del credito dato in pegno non è consentito di porre in essere il pagamento al creditore pignoratizio, sempre che intanto lo stesso credito non addivenga a scadenza, nel qual caso il creditore pignoratizio dovrà restituire al creditore pignorato l'eventuale residuo eccedente la somma che concretamente gli spetta.
Massime giurisprudenziali (4)
1Cass. civ. n. 11177/2020
La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa.(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 11177 del 11 giugno 2020)
2Cass. civ. n. 28900/2011
La partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28900 del 27 dicembre 2011)
3Cass. civ. n. 8050/2009
Il pegno sul credito "ex mandato" al trasferimento di titoli di Stato non ancora individuati (nella specie, CCT e BTP), costituito dal debitore in favore della banca incaricatane dell'acquisto è ammissibile, a norma dell'art. 2800 c.c., non ostando, alla sua configurazione, il disposto dell'art. 1706 c.c., dato che la banca mandataria, nel rispetto dell'art. 1710 c.c., per assicurare al mandante l'acquisto della proprietà, è obbligata a "dare" i titoli, prestazione che si realizza attraverso il "facere" della specificazione; ne consegue che la prelazione opera a favore della banca anche qualora, prima della realizzazione del pegno, intervenga il fallimento del cliente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8050 del 2 aprile 2009)
4Cass. civ. n. 7214/2009
L'art 2800 cod. civ., il quale condiziona l'esistenza della prelazione, nel pegno di credito, alla notificazione della costituzione del pegno medesimo al debitore ovvero alla sua accettazione con atto di data certa, non trova applicazione nell'ipotesi del pegno di titoli di credito, tanto regolare quanto irregolare, ove per la costituzione del vincolo pignoratizio sono sufficienti, ai sensi degli artt.1997 e 2786 cod. civ., la consegna del titolo (nella specie, certificato di deposito al portatore) al creditore pignoratizio ed il correlativo spossessamento del debitore.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7214 del 25 marzo 2009)