Articolo 2800 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Condizioni della prelazione

Dispositivo

Note

(1) La disposizione ha ad oggetto ilcredito, e pertanto si differenzia dal pegno dei titoli di credito (v. art. 1992), pur prevedendo la consegna del documento (v. art. 2801). Si costituisce tramite contratto avente forma scritta, che deve essere notificato e accettato dal debitore del credito sottoposto a garanzia. Si deve poi aggiungere che tale credito può avere ad oggetto, oltre che una prestazione didare, anche una difacere.

(2) A questa peculiare modalità di pegno viene applicata la medesima disciplina del pegno di beni mobili (v.812): al debitore del credito dato in pegno non è consentito di porre in essere il pagamento al creditore pignoratizio, sempre che intanto lo stesso credito non addivenga a scadenza, nel qual caso il creditore pignoratizio dovrà restituire al creditore pignorato l'eventuale residuo eccedente la somma che concretamente gli spetta.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 11177/2020

2Cass. civ. n. 28900/2011

3Cass. civ. n. 8050/2009

4Cass. civ. n. 7214/2009

Massime notarili correlate (1)