Articolo 2809 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Specialità e indivisibilità dell'ipoteca

Dispositivo

L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati (1) e per una somma determinata in danaro (2).

Essa è indivisibile [2799] e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte (3) [853], [2811].

Note

(1) L'ipotecadeve essere iscritta su beni specifici. Il nostro ordinamento non conosce, infatti, la figura dell'ipoteca generale, ossia dell'ipoteca che grava sulla totalità indistinta dei beni del debitore, assai diffusa in passato e gravemente pregiudizievole della libera circolazione dei beni e, dunque, dell'economia.

(2) E' questo il cd.principio di determinatezzadel credito garantito: quest'ultimo, difatti, deve esseredeterminatoedespressoin una somma di denaro, altrimenti l'iscrizione è invalida. La determinazione della somma dà luogo ad una determinazione obbligatoria specifica dei limiti fino a cui ilvincolopuò valere. Alla determinazione del credito, che non risulti dal titolo, deve provvedere il creditore nella nota che presenta al conservatore per l'iscrizione.

(3) Pertanto, l'ipotecapermanesull'intero benepur quando il debito sia in parte adempiuto; se l'ipoteca insiste su più beni, il creditore può limitarsi ad esercitare il suo diritto su uno soltanto di essi; nel caso di successione ereditaria, l'ipotecainsiste su ciascuna delle porzioni.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 5630/2017

Il titolo costitutivo dell'ipoteca, onde soddisfare il requisito della specialità rispetto al credito garantito, deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, sì da assicurarne la originaria determinatezza, sicché deve escludersi la possibilità di un'ipoteca per crediti che non siano dipendenti da un rapporto già esistente al momento della costituzione della garanzia, quali quelli derivanti da mutui previsti come una delle forme alternative di una apertura di credito atipica o mista, le cui condizioni economiche e contrattuali siano tuttavia rimesse a successive pattuizioni, con un generico riferimento alle condizioni di mercato e senza alcun vincolo giuridico a contrarre o senza alcuna predeterminazione del relativo contenuto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5630 del 7 marzo 2017)

2Cass. civ. n. 3221/2015

In tema di iscrizione ipotecaria, il principio secondo cui il titolo deve essere sufficiente ed adeguato a dare contezza dell'esistenza e dell'individuabilità del credito garantito, trovando il suo fondamento nell'impossibilità di costituire un'ipoteca per debiti non attuali, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 2852 cod. civ. per i crediti condizionali o per quelli che possano eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto, non trova applicazione relativamente ad un credito riconosciuto come già esistente da colui che concede la garanzia, e rientra nei poteri esclusivamente riservati al giudice del merito apprezzare l'esistenza e la individuabilità del credito stesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3221 del 18 febbraio 2015)

3Cass. civ. n. 18325/2014

La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 cod. civ., indica che per la validità del vincolo ipotecario sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta e costituisce un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia, a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. La specificazione della somma per la quale l'ipoteca è iscritta segna il limite della garanzia, vale a dire quello oltre il quale non opera più il diritto di prelazione, e non si identifica con l'importo del credito garantito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18325 del 27 agosto 2014)

4Cass. civ. n. 23669/2006

L'accessorietà dell'ipoteca - che può essere concessa e iscritta soltanto per un determinato credito - ne denota la mancanza di autonomia rispetto all'obbligazione garantita; l'ipoteca non può, quindi, essere ceduta con effetti reali senza il credito garantito né trasferita a un chirografo, cui farebbe acquistare una prelazione prima inesistente. La specialità soggettiva della ipoteca, espressamente affermata dall'art. 2809 c.c., indica, a sua volta, che, per la validità stessa del vincolo ipotecario, sono necessarie l'individuazione del credito garantito e la specificazione della somma dovuta; essa è un naturale completamento del principio della determinatezza della garanzia e sta a significare che la legge non consente al creditore di estendere il vincolo ipotecario a un credito diverso da quello garantito. Il connotato dell'accessorietà (che poi si sostanzia anche in un rigido meccanismo di pubblicità legale), comporta. pertanto, l'estinzione dell'ipoteca una volta affermata la simulazione del credito a garanzia del quale era stata concessa; e la specialità soggettiva dell'ipoteca implica l'inestensibilità della garanzia ipotecaria all'obbligazione collegata al contratto dissimulato, poiché estranea al rapporto per la quale era stata prevista. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso che l'ipoteca iscritta a garanzia di un mutuo fondiario possa trasferirsi, a seguito della ritenuta simulazione del contratto di mutuo, a garanzia di un credito diverso e chirografario, ancorché questa sia stata la volontà delle parti).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 23669 del 6 novembre 2006)

5Cass. civ. n. 6471/1995

Poiché il vincolo della garanzia ipotecaria opera in danno del terzo acquirente dell'immobile ipotecato solo nei limiti della somma per la quale è iscritto e delle ulteriori somme alle quali la garanzia è estesa ai sensi dell'art. 2809 c.c., il creditore che ha eseguito il pignoramento dell'immobile presso il terzo proprietario non può far valere il suo credito sulla somma ricavata dalla vendita per somme eccedenti i predetti limiti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6471 del 8 giugno 1995)

6Cass. civ. n. 11088/1993

Posto che l'art. 2809, secondo comma, c.c. secondo cui il creditore per la realizzazione coattiva del suo diritto può sottoporre ad espropriazione forzata anche solo una parte dell'immobile ipotecato, soddisfacendosi sul ricavato per l'intero suo credito (sicché, se l'unico bene oggetto d'ipoteca è alienato per parti distinte, il creditore come può assoggettare ad espropriazione l'intero bene prescindendo, dal punto di vista oggettivo, dalla intervenuta separazione, così può assoggettare all'espropriazione solo una delle parti, sempre per la realizzazione dell'intero credito) — è norma dettata a protezione dell'interesse del creditore, il frazionamento della garanzia, con espropriabilità di un bene a preferenza di un altro, non è conseguibile per effetto di accordo intervenuto tra proprietario del bene ipotecato ed acquirenti di parti distinte dello stesso immobile.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11088 del 10 novembre 1993)