Articolo 2809 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Specialità e indivisibilità dell'ipoteca

Dispositivo

Note

(1) L'ipotecadeve essere iscritta su beni specifici. Il nostro ordinamento non conosce, infatti, la figura dell'ipoteca generale, ossia dell'ipoteca che grava sulla totalità indistinta dei beni del debitore, assai diffusa in passato e gravemente pregiudizievole della libera circolazione dei beni e, dunque, dell'economia.

(2) E' questo il cd.principio di determinatezzadel credito garantito: quest'ultimo, difatti, deve esseredeterminatoedespressoin una somma di denaro, altrimenti l'iscrizione è invalida. La determinazione della somma dà luogo ad una determinazione obbligatoria specifica dei limiti fino a cui ilvincolopuò valere. Alla determinazione del credito, che non risulti dal titolo, deve provvedere il creditore nella nota che presenta al conservatore per l'iscrizione.

(3) Pertanto, l'ipotecapermanesull'intero benepur quando il debito sia in parte adempiuto; se l'ipoteca insiste su più beni, il creditore può limitarsi ad esercitare il suo diritto su uno soltanto di essi; nel caso di successione ereditaria, l'ipotecainsiste su ciascuna delle porzioni.

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 5630/2017

2Cass. civ. n. 3221/2015

3Cass. civ. n. 18325/2014

4Cass. civ. n. 23669/2006

5Cass. civ. n. 6471/1995

6Cass. civ. n. 11088/1993