Articolo 2826 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Indicazioni dell'immobile ipotecato
Dispositivo
Nell'atto di concessione dell'ipoteca l'immobile deve essere specificatamente designato con l'indicazione della sua natura, del comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale; per i fabbricati in corso di costruzione devono essere indicati i dati di identificazione catastale del terreno su cui insistono [2841] (1) (2).
Note
(1) Tale articolo è stato così modificatoexart. 13, L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario). In forza della suddetta riforma non è più necessaria l'indicazione di almeno tre dei confini dell'immobile per l'identificazione catastale, come invece era richiesto in precedenza.
(2) Si deve specificare che, in virtù del collegamento di tale disposizione con l'articolo2841, l'orientamento dottrinale maggioritario reputa che l'inosservanza delle presenti disposizioni, in quanto non tassative, non porti mai all'invalidità dell'atto di concessione, a meno che laresipotecata non possa proprio essere identificata in alcun modo. La Suprema Corte ha inoltre stabilito che l'inesattezza, l'incertezza o l'omissione anche di uno soltanto dei dati richiestiex lege, può sancire l'invalidità della pubblicità ipotecaria nelle suddette ipotesi di assoluta non identificabilità dellares.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 19123/2020
L'errore sugli elementi identificativi dell'immobile pignorato non è causa di nullità dell'atto di pignoramento, salvo che induca incertezza assoluta sul bene gravato. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 04/07/2017).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 19123 del 15 settembre 2020)
2Cass. civ. n. 4529/1990
La disposizione dettata in tema di iscrizione ipotecaria dall'art. 2826 c.c. (anteriormente alla modifica introdotta dall'art. 13, L. 27 febbraio 1985, n. 52) ed il richiamo che in tema di trascrizione vi fa l'art. 2659 c.c., in virtù dei quali per l'individuazione dell'immobile oggetto dell'atto era necessaria la specificazione di almeno tre dei suoi confini, non esprimono un principio d'ordine generale applicabile ogni qual volta sia necessario procedere alla identificazione d'un immobile, ma solo un criterio limitato a quelle fattispecie normative.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4529 del 19 maggio 1990)
3Cass. civ. n. 4613/1981
L'art. 2826 c.c. - che prevede gli elementi necessari per la specifica designazione dell'immobile da assoggettare ad ipoteca e che è richiamato dall'art. 2659 c.c. in tema di nota di trascrizione - non contiene un principio di ordine generale applicabile tutte le volte in cui sia necessario procedere all'identificazione di un immobile (nella specie quello relativamente al quale il proprietario domandava la cessazione della proroga legale dalla locazione, ritenuto sufficientemente identificato con la precisazione, nell'atto di citazione, della sua estensione e della sua ubicazione), bensì un criterio limitato a quella fattispecie normativa.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4613 del 14 luglio 1981)