Articolo 2826 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Indicazioni dell'immobile ipotecato

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato così modificatoexart. 13, L. 27 febbraio 1985, n. 52 (Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario). In forza della suddetta riforma non è più necessaria l'indicazione di almeno tre dei confini dell'immobile per l'identificazione catastale, come invece era richiesto in precedenza.

(2) Si deve specificare che, in virtù del collegamento di tale disposizione con l'articolo2841, l'orientamento dottrinale maggioritario reputa che l'inosservanza delle presenti disposizioni, in quanto non tassative, non porti mai all'invalidità dell'atto di concessione, a meno che laresipotecata non possa proprio essere identificata in alcun modo. La Suprema Corte ha inoltre stabilito che l'inesattezza, l'incertezza o l'omissione anche di uno soltanto dei dati richiestiex lege, può sancire l'invalidità della pubblicità ipotecaria nelle suddette ipotesi di assoluta non identificabilità dellares.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 22490/2024

2Cass. civ. n. 19123/2020

3Cass. civ. n. 4529/1990

4Cass. civ. n. 4613/1981