Articolo 2837 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Atti formati all'estero

Dispositivo

Gli atti formati in paese estero che si presentano per l'iscrizione devono essere legalizzati [2674], [2843], [2882] (1).

Note

(1) Se gli atti pubblici esteri sono assimilabili ad una scrittura privata, devono essere osservate le disposizioni sancite dagli articoli2835 e2836.Invece, nell'ipotesi in cui si tratti di una sentenza straniera, essa ha immediato ed automatico valore, ai sensi degli articoli64 e ss., L. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) (v. nota sub art. 2820).