Articolo 2842 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Variazione del domicilio eletto

Dispositivo

Note

(1) L'eventuale variazione di domicilio da parte del creditore non è immune da prescrizioni legislative: innanzitutto il mutamento deve essere adeguatamente pubblicizzato, il nuovo domicilio deve essere comunque sempre eletto nella medesima circoscrizione del tribunale dove ha la sede l'ufficio dei registri immobiliari competente, e infine il tutto deve venire annotato in calce all'iscrizione.