Articolo 2861 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Termine ed esecuzione del rilascio

Dispositivo

Note

(1) Vengono indicati modalità tassative e termini perentori entro cui è possibile esercitare il rilascio dei beni ipotecati, tramite esplicita dichiarazione rivolta al cancelliere del tribunale, che redige poi un apposito verbale. La dichiarazione deve essere obbligatoriamente prodotta entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento al terzo acquirente, mentre il certificato redatto dal cancelliere deve essere annotato a margine dello stesso atto "a cura del terzo", in quanto è questi a dover domandare al conservatore tale azione, per attestare così l'avvenuta dichiarazione, e poi consentire la notifica nell'arco dei cinque giorni successivi al creditore procedente. L'annotazione ha qui valore di pubblicità-notizia, per rendere conoscibile ai terzi un negozio già esistente: rappresenta un onere per i soggetti, ma la sua omissione non inficia il rapporto giuridico, che risulta pertanto efficace ed opponibile verso i terzi, con la conseguenza di procurare soltanto determinate sanzioni pecuniarie o penali.

(2) Interessato è chiunque abbia un interesse all'azione e che possa trarre nocumento dal mancato esperimento dell'istanza.

(3) L'amministratore nominato dal tribunale devein primisfornire aggiornamenti sulla situazione del bene nei termini specificamente indicati dal giudice e comunque periodicamente ogni tre mesi. Inoltre, su espressa autorizzazione del giudice esecutivo, ha facoltà di locare l'immobile pignorato, provvede all'amministrazione e alla gestione dello stesso e documenta eventuali entrate e spese riguardanti la custodia, presentando infine al cancelliere del tribunale il resoconto del suo periodo di gestione e depositando le rendite prima della scadenza prescritta dal giudice e comunque ogni tre mesi (v. art. 593). Il custode può opporsi agli atti esecutivi posti in essere nei confronti del bene sottoposto alla sua gestione e ha l'obbligo di adoperarsi perché chi è intenzionato a presentare un'offerta di acquisto per il bene ipotecato, possa liberamente esaminare il medesimo. Quanto al compenso, solo il terzo nominato custode ne ha diritto, non invece il debitore, che percepisce soltanto una eventuale somma a titolo di rimborso per le spese di custodia.