Articolo 2875 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Eccesso nel valore dei beni

Dispositivo

Note

(1) Deve essere qui evidenziato che il giudice può liberamente valutare la situazione e successivamente indicare i precisi motivi per cui il soddisfacimento creditorio non trova adempimento. Tale disposizione, da varie parti considerata inadatta per la frequente volubilità del mercato immobiliare, è comunque stata utilizzata per determinare l'esatta misura dell'eccesso (un terzo) nel valore dei beni sottoposti a garanzia, ricomprendenti anche miglioramenti ed accessori degli stessi, rispetto ai crediti ancora da garantire.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6533/2016