Articolo 2877 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Spese della riduzione

Dispositivo

Note

(1) Le spese che discendono dalla riduzione sono inerenti alle formalità dell'annotazione, all'ipotetico atto di assenso posto in essere da parte del creditore e alle tradizionali imposte ipotecarie. Di regola, vengono poste in capo al debitore, in quanto richiedente, ma qualora si verifichi il citato eccesso nella determinazione del valore del credito, è il creditore colui che ha possibilità di conoscerne più semplicemente l'entità e si sostanziano pertanto a suo carico. Infine, l'ipotesi di bilanciamento delle stesse spese tra entrambe le parti, se derivanti da una sentenza, trova fondamento nella cosiddetta teoria della soccombenza, generalmente stabilito dal codice di procedura civile.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 2866/1990