Articolo 2880 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

Dispositivo

Riguardo ai beni acquistati da terzi, l'ipoteca si estingue per prescrizione, indipendentemente dal credito [2878] n. 3], col decorso di venti anni dalla data della trascrizione del titolo di acquisto (1), salve le cause di sospensione ed'interruzione (2).

Note

(1) Si indica qui una disposizione del tutto peculiare, ossia la prescrizione dell'ipoteca, o meglio del diritto a questa sottostante, da non confondere con la prescrizione del credito garantito, che estinguendosi comporta di conseguenza anche l'estinzione della garanzia medesima. Di regola, è opportuno evidenziare che l'ipoteca, in quanto autonomo diritto reale su cosa altrui, non è soggetta a prescrizione, essendo la garanzia reale imprescrittibile, salve le eccezioni riguardanti le ipotesi di rinnovazioneexart.2847. Il presente articolo configura pertanto una ulteriore importante eccezione: la possibilità di estinzione per prescrizione della garanzia ipotecaria che oneri determinati beni acquisiti da terzi e già trascritti con efficacia di mera pubblicità-notizia.

(2) Sia le cause di sospensione, sia le cause di interruzione, ai sensi degli artt.2941 e2943 devono essere considerate in relazione al rapporto creditore-terzo acquirente e non quindi debitore-creditore. Evidente è infatti la tutela nei confronti proprio del terzo acquirente.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 21752/2019

La prescrizione dell'ipoteca riguardo ai beni acquistati da terzi, ai sensi dell'art. 2880 c.c., determina l'estinzione dell'effetto dell'iscrizione, indipendentemente dalla permanenza del credito, sicché il diritto ad iscrivere ipoteca continua a sussistere e il titolare ben può procedere a nuova iscrizione. Ne consegue che, qualora il venditore dell'immobile conceda l'ipoteca in favore di un terzo, questi, nonostante l'estinzione dell'iscrizione ipotecaria per prescrizione, conservando il titolo, può sempre procedere ad una nuova iscrizione, in quanto l'estinzione dell'iscrizione dell'ipoteca non comporta automaticamente la relativa eliminazione, per la quale occorre anche la cancellazione dell'ipoteca, che determina, in caso di ipoteca volontaria, il venir meno del titolo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/04/2015).–In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore (o il suo avente causa), per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905 (applicabile "ratione temporis"), che, in caso di mancata notificazione del subentro al debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato che costituissero validi atti interruttivi della prescrizione dell'ipoteca nei confronti del terzo acquirente del bene sia l'ammissione al passivo del fallimento dell'originario debitore, che del bene aveva perduto la disponibilità, da parte dell'originario creditore fondiario, dante causa della società ricorrente, sia il successivo atto di rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria contro il debitore originario). (Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 20/04/2015).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 21752 del 28 agosto 2019)

2Cass. civ. n. 13940/2016

In tema di ipoteca, la distinzione - presupposta dall'art. 2880 c.c. - tra diritto del creditore di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente e diritto di credito vantato nei confronti del debitore comporta che il creditore, per evitare la prescrizione dell'ipoteca verso il terzo acquirente, debba promuovere contro il medesimo, nei termini, il processo esecutivo individuale, senza che costituisca valido atto interruttivo della prescrizione del diritto di garanzia l'ammissione al passivo del fallimento del debitore iscritto, che di quel bene abbia perduto la disponibilità, neppure nell'ipotesi prevista dall'art. 20 del r.d. n. 646 del 1905, che, in caso di mancata notificazione del subentro al debitore dei successori a titolo universale o particolare e degli aventi causa, si limita ad attribuire al creditore fondiario la possibilità di promuovere l'azione esecutiva individuale direttamente nei confronti del debitore, anche quando il bene sia stato venduto a terzi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13940 del 7 luglio 2016)