Articolo 2880 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Prescrizione rispetto a beni acquistati da terzi

Dispositivo

Note

(1) Si indica qui una disposizione del tutto peculiare, ossia la prescrizione dell'ipoteca, o meglio del diritto a questa sottostante, da non confondere con la prescrizione del credito garantito, che estinguendosi comporta di conseguenza anche l'estinzione della garanzia medesima. Di regola, è opportuno evidenziare che l'ipoteca, in quanto autonomo diritto reale su cosa altrui, non è soggetta a prescrizione, essendo la garanzia reale imprescrittibile, salve le eccezioni riguardanti le ipotesi di rinnovazioneexart.2847. Il presente articolo configura pertanto una ulteriore importante eccezione: la possibilità di estinzione per prescrizione della garanzia ipotecaria che oneri determinati beni acquisiti da terzi e già trascritti con efficacia di mera pubblicità-notizia.

(2) Sia le cause di sospensione, sia le cause di interruzione, ai sensi degli artt.2941 e2943 devono essere considerate in relazione al rapporto creditore-terzo acquirente e non quindi debitore-creditore. Evidente è infatti la tutela nei confronti proprio del terzo acquirente.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 21752/2019

2Cass. civ. n. 13940/2016