Articolo 2882 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Formalità per la cancellazione

Dispositivo

Note

(1) La cancellazione estingue l'ipoteca e generalmente può essere attuata soltanto nel momento in cui il credito risulti estintoin toto. Il titolo per effettuare la cancellazione dell'iscrizione che risulta più frequentemente è l'esplicito consenso da parte del creditore attraverso atto unilaterale non ricettizio, oppure da colui che si surroga nell'ipoteca ai sensi degli artt.2843,2856,2857,2866 e2871, o ancora da un provvedimento giudiziale in sostituzione. La cancellazione viene poi posta in essere mediante le stesse forme richieste dal negozio di concessione dell'ipoteca ma non riveste tuttavia efficacia costitutiva.

(2) Il creditore ha l'obbligo di prestare il proprio consensoexart.1200, e lo concretizza mediante atto pubblico (v. art. 2699) o scrittura privata autenticata (v. art. 2702). Se si tratta di un atto formato all'estero è necessaria la procedura di legalizzazione ed è poi importante sottolineare che tale consenso non può assolutamente provenire da un atto testamentario (v. art. 587).

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 20434/2022

2Cass. civ. n. 1270/2020

3Cass. civ. n. 15435/2013

4Cass. civ. n. 7236/2006

5Cass. civ. n. 4793/2001

6Cass. civ. n. 10893/1999

7Cass. civ. n. 10682/1998

8Cass. civ. n. 3387/1995

9Cass. civ. n. 2845/1983